Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore dell’imprenditore agricolo senza limiti dimensionali e domanda familiare congiunta: aperta la procedura con nomina del commissario giudiziale ex art. 78, co. 2-bis, CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Matera

Data

11/03/2025

Estensore

Tiziana Caradonio

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore imprenditore agricolo procedure familiari art. 66 ccii commissario giudiziale requisiti dimensionali meritevolezza

Massima

L'imprenditore agricolo, non assoggettabile a liquidazione giudiziale né a concordato preventivo, può accedere al concordato minore ex art. 74 CCII indipendentemente dai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, riferendosi la causa di inammissibilità dell'art. 77 CCII alle sole imprese commerciali; è ammissibile la domanda congiunta dei familiari conviventi ex art. 66 CCII quando il sovraindebitamento ha origine comune dall'attività d'impresa. Il concordato minore non richiede un requisito di meritevolezza, essendo l'accesso delimitato dalle sole condizioni ostative dell'art. 77 CCII, e il giudice può nominare un commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, lett. a) CCII, con compenso unitario rispetto a quello dell'OCC ai sensi dell'art. 81, comma 5, CCII.

Due coniugi conviventi, l’uno titolare di una ditta individuale agricola ancora attiva e l’altra gravata da debiti in gran parte di origine comune derivanti dall’attività d’impresa, hanno proposto domanda congiunta di concordato minore in continuità ex artt. 66 e 74 ss. CCII, prevedendo la prosecuzione dell’attività agricola quale fonte delle risorse destinate ai creditori.

Il decreto risolve anzitutto la questione dei requisiti dimensionali: benché i ricavi superassero le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, l’imprenditore agricolo può accedere al concordato minore a prescindere da esse, poiché la causa di inammissibilità dell’art. 77 CCII riguarda i soli imprenditori commerciali, non soggetti alla liquidazione giudiziale. Viene poi ribadito che la procedura familiare ex art. 66 CCII è ammissibile in presenza di sovraindebitamento di origine comune e che il concordato minore non contempla un requisito di meritevolezza, fungendo il voto dei creditori da adeguato contrappeso ai più ampi requisiti di accesso. Completa il quadro la verifica documentale ex artt. 75 e 76 CCII sulla relazione particolareggiata dell’OCC.

Il tribunale ha dichiarato aperta la procedura ex art. 78 CCII nominando un commissario giudiziale ai sensi del comma 2-bis, lett. a), con onere di un fondo spese a carico dei proponenti in forza del richiamo alla disciplina del concordato preventivo operato dall’art. 74, comma 4, CCII; il compenso di OCC e commissario resta unitario ex art. 81, comma 5, CCII, con riparto giudiziale proporzionale all’attività svolta. Restano riservate all’omologa le verifiche di ammissibilità giuridica e fattibilità ex art. 80, comma 1, CCII. Provvedimento di rilievo per le crisi delle imprese agricole sovraindebitate.

Contenuti correlati