Cram down fiscale nel concordato minore: il voto contrario determinante dell’Erario non si sterilizza ma si converte
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Massima
Nel concordato minore il criterio della c.d. sterilizzazione del voto contrario dell'amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 88, comma 4, CCII per il concordato preventivo in continuità, non è applicabile neppure tramite il rinvio dell'art. 74, comma 4, CCII, in quanto incompatibile con la diversa disciplina dell'istituto. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è determinante per il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e la proposta è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, da valutarsi considerando anche il triennio rilevante ai fini dell'esdebitazione ex art. 282, comma 3, CCII.
Il Tribunale di Genova decide sull’omologazione di un concordato minore proposto da un ex socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, gravato da un’esposizione complessiva di oltre un milione di euro, in larghissima parte verso l’amministrazione finanziaria, che aveva votato contro la proposta in tutte le classi in cui era inserita; il piano prevedeva liquidità del debitore e finanza esterna del coniuge condizionata all’omologa.
La questione centrale è se il voto negativo determinante dell’Erario, in presenza di convenienza della proposta, debba essere convertito in adesione ai fini del cram down ex art. 80, comma 3, CCII ovvero “sterilizzato” secondo il modello dell’art. 88, comma 4, CCII dettato per il concordato preventivo in continuità. La sentenza esclude l’estensione analogica della sterilizzazione, non costituendo essa un criterio esclusivo nemmeno nel proprio ambito e attenendo a una disciplina incompatibile con quella del concordato minore, non richiamabile ex art. 74, comma 4, CCII. Il giudice verifica quindi analiticamente la convenienza comparativa, ricostruendo l’attivo dell’alternativa liquidatoria al netto della finanza esterna e considerando i flussi acquisibili nel triennio rilevante per l’esdebitazione ex art. 282, comma 3, CCII.
Accertate l’ammissibilità del piano, la mancata adesione determinante dell’amministrazione, la convenienza, sia pure di misura, della proposta e la sua fattibilità, il tribunale omologa il concordato minore con gli adempimenti esecutivi ex art. 81 CCII e dichiara chiusa la procedura ex art. 80, comma 2, CCII. La pronuncia offre un criterio operativo prezioso per i piani fondati sul cram down fiscale: il voto contrario dell’Erario, se la proposta è conveniente, vale come adesione ai fini del computo delle maggioranze.