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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore: omologa con cram down fiscale ex art. 80, comma 3, CCII e difetto di legittimazione al voto dell’agente della riscossione

Autorità

Tribunale

Sede

Nola

Data

20/02/2023

Estensore

Rosa Napolitano

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore cram down fiscale art. 80 ccii agenzia entrate riscossione legittimazione al voto convenienza alternativa liquidatoria finanza esterna

Massima

Il concordato minore può essere omologato ai sensi dell'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, quando l'adesione è determinante per il raggiungimento della maggioranza ex art. 79 CCII e la proposta risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, secondo una valutazione complessiva quantitativa e qualitativa che tiene conto anche dei tempi e delle modalità di soddisfacimento garantiti dalla finanza esterna. Il diritto di voto spetta inoltre all'ente titolare del credito e non all'agente della riscossione che, salvo agire quale nuncius documentato dell'ente impositore, è privo di legittimazione a esprimere la mancata adesione (conf. Cass. n. 35976/2022).

Una debitrice, sovraindebitata in conseguenza del finanziamento contratto per rilevare un esercizio commerciale poi ceduto, ha proposto un concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII articolato in cinque classi, con pagamento integrale della prededuzione, soddisfazione del credito erariale privilegiato al 41,45% e apporto di finanza esterna di 35.000 euro da parte di familiari in qualità di assuntori, da versare entro trenta giorni dall’omologa. L’unico dissenso è giunto dall’agente della riscossione, la cui mancata adesione avrebbe da sola impedito il raggiungimento della maggioranza ex art. 79 CCII.

La sentenza applica il cram down fiscale dell’art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII, ricostruendone la genealogia a partire dall’art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012: il giudice può omologare nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria quando questa è determinante e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; la convenienza va apprezzata in chiave quantitativa e qualitativa, valorizzando la tempistica nettamente più favorevole assicurata dalla finanza esterna immediata rispetto all’alea e ai tempi delle vendite coattive. Il Tribunale rileva inoltre, richiamando Cass. n. 35976/2022, che il voto spetta all’ente titolare del credito e non all’agente della riscossione, che nella specie aveva espresso la mancata adesione senza delega né autorizzazione degli enti impositori.

Ne consegue l’omologazione del concordato minore ex art. 80 CCII, con vigilanza dell’OCC sull’esecuzione, relazioni semestrali e disciplina dello svincolo delle somme e della cancellazione delle formalità ex art. 81 CCII. La pronuncia è di immediato interesse per i professionisti: il dissenso del Fisco non blocca l’omologa se la proposta è conveniente, e le dichiarazioni di voto dell’agente della riscossione prive di mandato dell’ente impositore sono inidonee a precludere il cram down.

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