Concordato minore omologato con cram down contributivo ex art. 80, comma 3, CCII nonostante il voto contrario dell’INPS
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Massima
Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando l'adesione è determinante per il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, CCII e la proposta risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria anche sulla base della specifica relazione dell'OCC. La cessazione dell'attività con cancellazione dal registro delle imprese dell'imprenditore individuale agricolo non è stata ritenuta ostativa all'apertura della procedura, secondo l'orientamento di merito che distingue la cessazione dell'attività dalla sopravvivenza dell'imprenditore individuale.
Un imprenditore agricolo cessato, cancellato dal registro delle imprese e disoccupato, con una debitoria complessiva di circa 746.600 euro in prevalenza privilegiata, proponeva un concordato minore ex art. 74, comma 2, CCII fondato sulla cessione a un operatore fotovoltaico del diritto di superficie su fondi rustici pignorati, per un corrispettivo di 455.000 euro da versare in unica soluzione entro 18 mesi, con pagamento integrale di prededuzioni e ipotecario, del 65% ai privilegiati e del 20,22% ai chirografari. La proposta non raggiungeva la maggioranza per il voto contrario dell’INPS, titolare, per crediti iscritti a ruolo, della maggioranza dei crediti.
La sentenza esamina anzitutto la legittimazione dell’imprenditore individuale cessato e cancellato, aderendo all’orientamento di merito che distingue la cessazione dell’attività dell’impresa collettiva dalla cancellazione dell’imprenditore individuale, il quale sopravvive alla cessazione dell’attività. Quanto all’omologazione, il giudice applica il cram down di cui all’art. 80, comma 3, CCII: respinte le contestazioni dell’ente previdenziale su comunicazioni e rappresentazione dei crediti, la proposta risulta più conveniente dell’alternativa liquidatoria, considerato il ribasso già subito dagli immobili nelle aste deserte, i tempi sensibilmente maggiori dell’esecuzione e l’assenza di prospettive di soddisfacimento per i chirografari in sede liquidatoria.
Verificati gli adempimenti ex art. 78 CCII e confermati ammissibilità giuridica e fattibilità del piano, il tribunale omologa il concordato minore, dispone la vigilanza dell’OCC sull’esecuzione e rinvia la liquidazione del compenso all’esito dell’integrale esecuzione ex art. 81, comma 4, CCII. La pronuncia è un’applicazione paradigmatica del cram down fiscale-contributivo nel concordato minore, con valutazione comparativa puntuale rispetto all’esecuzione immobiliare pendente.