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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: il mantenimento si calcola col criterio dell’art. 283, comma 2, CCII e le cessioni del quinto sono sospese, salvo il credito fondiario

Autorità

Tribunale

Sede

Benevento

Data

03/02/2025

Estensore

Maria Letizia D'Orsi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata mantenimento del debitore art. 283 ccii cessione del quinto credito fondiario concorso dei creditori

Massima

Nella liquidazione controllata la quantificazione delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, in assenza di specifica disposizione, va effettuata applicando tendenzialmente il criterio dell'art. 283, comma 2, CCII (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE), salva la concreta determinazione rimessa al giudice delegato; le cessioni del quinto si intendono sospese di diritto al pari delle esecuzioni individuali, ad eccezione del credito fondiario, dovendo i creditori essere verificati nel concorso.

Un debitore con esposizione complessiva di oltre 437.000 euro, titolare di un reddito mensile netto di 1.900 euro, di un modesto patrimonio immobiliare e di un’autovettura, chiede l’apertura della liquidazione controllata con l’assistenza del gestore nominato dall’OCC. La relazione attesta la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante azioni giudiziarie, e un familiare si impegna a contribuire con un apporto mensile alla procedura.

Il collegio verifica i presupposti degli artt. 268 e 269 CCII e si sofferma su due profili di interesse. Primo: la quantificazione del fabbisogno per il mantenimento del nucleo familiare, da detrarre dalle somme acquisite alla procedura, va parametrata in via tendenziale al criterio dell’art. 283, comma 2, CCII (assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE, con maggiorazione per le spese di produzione del reddito), ferma la determinazione concreta da parte del giudice delegato dopo l’apertura. Secondo: le cessioni del quinto in corso restano sospese di diritto, al pari delle esecuzioni individuali, perché nessun creditore può soddisfarsi al di fuori delle regole del concorso, con la sola eccezione del credito fondiario.

Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, lascia al debitore la quota mensile di 642,23 euro per tredici mensilità, nomina giudice delegato e liquidatore e scandisce gli adempimenti: domande ex art. 201 CCII entro novanta giorni, programma di liquidazione ex art. 272, comma 2, CCII, stato passivo ex art. 273 CCII, rendiconto ex art. 275, comma 3, CCII e chiusura ex art. 276 CCII. La pronuncia offre indicazioni operative preziose sulla soglia di impignorabilità reddituale e sul trattamento delle trattenute in corso.

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