Piano del consumatore: moratoria ultrannuale dei prelatizi e trattamento minimo rimessi alla valutazione di convenienza dei creditori
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Massima
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la proposta ha contenuto libero ex art. 67, comma 1, CCII e le regole sulla moratoria e sul trattamento minimo dei creditori prelatizi di cui all'art. 67, comma 4, CCII non integrano presidi di ammissibilità sindacabili d'ufficio dal giudice, ma attengono alla valutazione di convenienza rimessa ai creditori mediante l'opposizione ex art. 70, comma 7, CCII, secondo l'orientamento della Cassazione che ammette dilazioni dei crediti prelatizi anche di lunga durata purché ai titolari sia garantita la possibilità di esprimersi sulla proposta.
Due consumatori legati da vincolo familiare, esposti per oltre 110 mila euro ciascuno a fronte di redditi da lavoro modesti, hanno presentato congiuntamente domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 CCII, con un piano di durata di otto anni fondato sull’accantonamento di quote stipendiali, comprensivo di moratoria ultrabiennale per i creditori prelatizi e dell’applicazione della relative priority rule.
Il decreto delinea con cura la geografia dei presupposti di ammissibilità: solo i requisiti soggettivi essenziali (artt. 67, comma 1, e 69, comma 1, CCII) sono rimessi al vaglio esclusivo del giudice, mentre la moratoria e il trattamento minimo dei prelatizi ex art. 67, comma 4, CCII attengono alla convenienza, sindacabile dai creditori con l’opposizione ex art. 70, comma 7. Il giudice valorizza la libertà di contenuto della proposta consumeristica, rimasta tale dopo il correttivo-ter (a differenza del concordato minore ex art. 74 CCII), e il favor per la second chance, richiamando le pronunce di legittimità che ammettono dilazioni dei prelatizi anche superiori all’anno purché ai creditori sia riservata la facoltà di esprimersi.
Verificata l’assenza di cause ostative ex art. 69 CCII e la non manifesta infattibilità del piano, il Tribunale dispone le pubblicazioni e comunicazioni ex art. 70, comma 1, CCII e concede le misure protettive con divieto di azioni esecutive e cautelari sino alla definizione del giudizio di omologa. Il provvedimento è di particolare utilità pratica perché ridisegna il perimetro del controllo giudiziale sul piano del consumatore dopo il d.lgs. 136/2024.