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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Procedura familiare ex art. 66 CCII anche per coniugi separati non conviventi se il sovraindebitamento ha origine comune

Autorità

Tribunale

Sede

Forlì

Data

19/01/2024

Estensore

Maria Cecilia Branca

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

procedura familiare art. 66 ccii piano del consumatore origine comune sovraindebitamento coniugi separati convenienza art. 70 ccii

Massima

La procedura familiare di cui all'art. 66 CCII è ammissibile in presenza, alternativamente, della convivenza o dell'origine comune del sovraindebitamento: anche coniugi separati e non conviventi possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sussista un intreccio causale dell'indebitamento, come nel caso di finanziamenti personali reciprocamente garantiti. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII non è richiesta la messa a disposizione di tutto il patrimonio e la convenienza della proposta non è sindacabile dal tribunale, spettando ai creditori contestarla rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il Tribunale di Forlì ammette alla procedura diretta all’omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore due ex coniugi separati e non conviventi, che avevano presentato un unico progetto ex art. 66 CCII con l’ausilio dell’OCC. L’indebitamento complessivo, di oltre 80.000 euro, derivava da finanziamenti personali in buona parte garantiti reciprocamente dall’altro coniuge e da canoni di locazione insoluti, in un quadro di redditi modesti e di documentate fragilità lavorative e di salute.

Il decreto chiarisce un punto rilevante della procedura familiare: i presupposti dell’art. 66 CCII, convivenza e origine comune del sovraindebitamento, sono alternativi e non cumulativi, sicché anche coniugi separati possono accedere a un’unica procedura quando sussista un intreccio causale dell’indebitamento. Vengono poi verificate le condizioni di ammissibilità degli artt. 65, 67 e 69 CCII, la completezza documentale e il contenuto della relazione dell’OCC ex art. 68, comma 2, CCII, anche con riguardo alla verifica del merito creditizio.

Due ulteriori principi di interesse pratico: il piano del consumatore non richiede la messa a disposizione dell’intero patrimonio, sicché la non inclusione di alcuni beni non costituisce motivo di inammissibilità giuridica; la convenienza della proposta non è sindacabile d’ufficio dal tribunale, spettando ai creditori contestarla rispetto all’alternativa liquidatoria. Il decreto dispone infine la sospensione dell’esecuzione mobiliare pendente e le misure protettive sul patrimonio dei debitori.

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