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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Ristrutturazione dei debiti del consumatore garante di società familiare: niente colpa grave se il dissesto deriva dalle garanzie e dal mancato vaglio del merito creditizio

Autorità

Tribunale

Sede

Ancona

Data

28/12/2023

Estensore

Maria Letizia Mantovani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore art. 67 ccii art. 69 ccii fideiussione merito creditizio misure protettive vendita competitiva art. 71 ccii

Massima

È ammissibile alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII il lavoratore dipendente la cui esposizione debitoria derivi prevalentemente da obbligazioni di garanzia prestate in favore di una società familiare poi fallita, di cui non era socio né amministratore: in tal caso non ricorre la causa ostativa della colpa grave, malafede o frode di cui all'art. 69, comma 1, CCII, essendo il sovraindebitamento ascrivibile anche all'inosservanza, da parte degli istituti finanziatori, degli obblighi di verifica del merito creditizio ex art. 124-bis T.U.B. Già con il decreto di apertura ex art. 70 CCII possono essere disposte misure protettive quali la sospensione delle trattenute stipendiali da pignoramento.

Il Tribunale di Ancona ammette alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore un lavoratore dipendente con un’esposizione debitoria di oltre un milione di euro, derivante in massima parte da garanzie prestate in favore della società di famiglia, poi dichiarata fallita, della quale il ricorrente non era né socio né amministratore. Il piano prevedeva la messa a disposizione di 450 euro mensili per otto anni e la vendita competitiva, con le modalità dell’art. 71 CCII, di un immobile adibito a magazzino, con pagamento parziale dei creditori ipotecari e stralcio dei chirografari.

Il decreto affronta anzitutto la qualificazione del garante come consumatore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII e la verifica delle condizioni ostative dell’art. 69 CCII: il giudice esclude la colpa grave, la malafede e la frode, valorizzando la circostanza che il dissesto è riconducibile alla società garantita e alla condotta degli istituti di credito finanziatori, che non hanno osservato gli obblighi di verifica del merito creditizio ex art. 124-bis T.U.B. Viene inoltre vagliata la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria quanto al trattamento dei creditori ipotecari, con esonero dalla verifica per il cespite destinato a vendita competitiva.

Di rilievo pratico l’accoglimento, già in sede di ammissione ex art. 70 CCII, delle misure cautelari richieste, con sospensione delle trattenute del quinto dello stipendio derivanti da pignoramento, al fine di preservare le disponibilità destinate ai creditori concorsuali e al mantenimento del nucleo familiare. Un precedente utile per i professionisti che assistono fideiussori di imprese familiari in crisi.

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