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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Omologato il piano di ristrutturazione dei debiti familiare dei coniugi con debiti erariali esclusi perché in rottamazione

Autorità

Tribunale

Sede

Ivrea

Data

12/04/2024

Estensore

Alessandro Petronzi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano di ristrutturazione dei debiti procedura familiare omologazione meritevolezza rottamazione consumatore art. 67 ccii

Massima

È omologabile ai sensi dell'art. 70 CCII il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato cumulativamente dai coniugi conviventi ex art. 66 CCII, quando le cause del sovraindebitamento siano esogene e riconducibili alla contrazione della capacità reddituale del nucleo familiare, non emergano atti in frode o le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII né uno sproporzionato accesso al credito. Possono rimanere estranei al piano i debiti di natura erariale già oggetto di separata rateizzazione (cd. rottamazione).

Due coniugi conviventi, con esposizione debitoria di derivazione esclusivamente consumeristica per complessivi circa 84.000 euro, presentavano congiuntamente un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 ss. CCII. Il piano prevedeva la messa a disposizione dei creditori di circa 17.300 euro in 60 rate mensili, attinti dai redditi da lavoro, con pagamento integrale di prededuzioni e privilegiati e soddisfazione del 10% dei chirografari, in larga parte costituiti dal ceto bancario degradato a seguito dell’esecuzione immobiliare sull’abitazione già di proprietà dei debitori.

La sentenza affronta tre profili di interesse: l’ammissibilità della procedura familiare ex art. 66 CCII per i coniugi conviventi con sovraindebitamento di origine comune; la possibilità di lasciare estranei al piano i debiti erariali maturati nell’esercizio di una pregressa attività d’impresa e già oggetto di separata rateizzazione (cd. rottamazione quater); la verifica della meritevolezza ex art. 69 CCII, esclusa la presenza di atti in frode e di un accesso al credito sproporzionato, essendo il sovraindebitamento riconducibile a cause esogene di contrazione reddituale.

Il Tribunale di Ivrea, rilevata l’assenza di osservazioni dei creditori e la congruità delle spese di mantenimento del nucleo, omologa il piano ex art. 70 CCII, incaricando l’OCC dei pagamenti e della relazione semestrale sull’esecuzione. La pronuncia conferma la praticabilità del piano del consumatore in forma familiare e l’autonomia tra la ristrutturazione concorsuale e i piani di rateizzazione fiscale in corso, soluzione di rilievo pratico per i debitori con posizioni erariali già definite in via amministrativa.

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