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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Omologazione del piano del consumatore con debiti derivanti dall’ex attività d’impresa: la nuova definizione di consumatore

Autorità

Tribunale

Sede

Pesaro

Data

22/07/2025

Estensore

Lorenzo Pini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore indebitamento promiscuo nozione di consumatore art. 2 comma 1 lett. e CCII art. 67 CCII art. 70 comma 7 CCII debiti ex attività d'impresa convenienza Agenzia delle Entrate liquidazione controllata

Massima

In presenza di un indebitamento promiscuo, è ammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che — in coerenza con la definizione di consumatore di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), CCII — sia destinato a regolare unicamente i debiti aventi scaturigine consumeristica: il pregresso esercizio di attività d'impresa non è, di per sé, ostativo, purché nel piano non confluiscano obbligazioni di natura commerciale. A fronte dell'osservazione negativa del creditore erariale, l'omologazione richiede, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, che il diritto dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile nell'alternativa della liquidazione controllata, comparazione da condurre sulla base degli attivi concretamente acquisibili in tale scenario.

Il Tribunale di Pesaro omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da un ex imprenditore, respingendo le due contestazioni dell’Agenzia delle Entrate: la presunta natura imprenditoriale dei debiti inclusi nel piano e il difetto di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Sul primo profilo, la sentenza valorizza la nuova definizione di consumatore dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII: in presenza di indebitamento promiscuo, il debitore può presentare un piano ex artt. 67 ss. CCII destinato a regolare i soli debiti di scaturigine consumeristica. Decisiva la verifica analitica dell’OCC, che ha dato conto dell’inclusione nel piano dei soli debiti IRPEF, bollo auto e INPS, con esclusione di IVA, IRAP e INAIL riferibili alla cessata attività d’impresa.

Sul secondo profilo, il vaglio ex art. 70, comma 7, CCII dà esito positivo: nella liquidazione controllata l’erario potrebbe contare su circa € 10.651,19 (ricavato della vendita dello scooter, trattenute sullo stipendio in un triennio e una modesta giacenza, nulla dall’immobile interamente assorbito dal creditore ipotecario), mentre il piano quinquennale gli destina € 14.484,37, somma più vantaggiosa anche computando gli interessi legali.

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