Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Debiti di origine imprenditoriale cessata: inammissibile il piano di ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Ivrea

Data

20/04/2023

Estensore

Alessandro Petronzi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

ristrutturazione debiti consumatore art. 67 ccii debiti misti nozione di consumatore ex imprenditore inammissibilità art. 70 ccii

Massima

È inammissibile, ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII presentata da chi sia gravato da debiti in prevalenza derivanti da una pregressa attività d'impresa, ancorché cessata: la definizione di consumatore di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII ha valenza meramente definitoria e richiede che tutti i debiti da ristrutturare abbiano natura consumeristica. Conferma sistematica si trae dall'art. 66 CCII, che per le procedure familiari impone il concordato minore quando uno dei debitori non è consumatore, sicché sarebbe irragionevole consentire al singolo debitore con debiti misti la via preclusa al nucleo familiare.

Un ex titolare di una ricevitoria, cessata dopo dieci anni di attività, accumula un’esposizione di oltre 400 mila euro composta da un mutuo ipotecario sulla casa di abitazione in comproprietà con la convivente, da debiti erariali e previdenziali e da crediti chirografari legati all’impresa. Percependo un’indennità di disoccupazione di circa 800 euro mensili, propone un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con il versamento di 200 euro al mese per cinque o sei anni.

Il giudice delegato del Tribunale di Ivrea, nell’ambito del vaglio preliminare di ammissibilità ex art. 70, comma 1, CCII, affronta la questione dei piani “misti” e aderisce all’orientamento restrittivo: la coniugazione al presente del verbo “agire” nella definizione di consumatore dell’art. 2, comma 1, lett. e) CCII non consente di superare il contenuto sostanziale della nozione, che esige l’estraneità dei debiti all’attività d’impresa; il debito, per sua natura, afferisce sempre al passato, sicché la qualità attuale di consumatore non sana l’origine imprenditoriale delle obbligazioni. L’argomento sistematico decisivo è tratto dall’art. 66 CCII: se il nucleo familiare con un componente non consumatore deve ripiegare sul concordato minore, sarebbe irragionevole consentire la via dell’art. 67 CCII al singolo debitore con debiti misti.

La proposta è quindi dichiarata inammissibile. Il decreto, che si pone consapevolmente in contrasto con l’orientamento estensivo di numerosi tribunali, orienta i professionisti verso il concordato minore o la liquidazione controllata per i debitori con passività di origine imprenditoriale cessata.

Contenuti correlati