Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Debiti promiscui: l’ex imprenditore non accede alla ristrutturazione dei debiti del consumatore

Autorità

Corte d'Appello

Sede

Bologna

Data

16/06/2023

Estensore

Luciano Varotti

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

ristrutturazione debiti consumatore art. 67 ccii nozione di consumatore debiti promiscui ex imprenditore reclamo art. 70 ccii

Massima

Ai fini dell'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII rileva la natura dell'obbligazione al momento della sua assunzione: il debito contratto per scopi inerenti all'attività d'impresa conserva natura commerciale anche dopo la cessazione dell'attività, sicché, in presenza di un passivo promiscuo composto da obbligazioni consumeristiche e commerciali, i creditori devono essere tutelati mediante l'attribuzione del diritto di voto e al debitore è precluso l'accesso al piano del consumatore, che tale voto non prevede.

Il tribunale di primo grado aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di un consumatore il cui passivo derivava in larga parte da una pregressa attività imprenditoriale cessata, ritenendo che la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. e) CCII, formulata al presente, consentisse l’accesso alla procedura anche per i debiti di origine commerciale. L’amministrazione finanziaria ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 51 e 70, comma 8, CCII.

La Corte d’Appello di Bologna, ricostruita l’evoluzione normativa della nozione di consumatore dalla l. 3/2012 al CCII, ha affermato che lo scopo dell’obbligazione si cristallizza al momento della sua assunzione e non muta con la cessazione dell’attività; ha quindi escluso che il debitore con passivo promiscuo possa avvalersi del piano del consumatore, procedura priva del voto dei creditori e perciò giustificabile solo per obbligazioni contratte in condizione di asimmetria consumeristica. La Corte ha ritenuto la lettura restrittiva compatibile anche con la giurisprudenza unionale, che adotta nozioni di consumatore differenziate per materia, e ha paventato il rischio di abusi nel ricorso strumentale al piano per neutralizzare il dissenso dei creditori commerciali.

In riforma della sentenza di primo grado, la domanda di omologazione è stata respinta. La pronuncia, anteriore al responso della Cassazione sul rinvio pregiudiziale in materia, è centrale per i professionisti: in presenza di debiti misti la via maestra resta il concordato minore o la liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, dovendosi valutare con rigore la composizione del passivo prima di proporre la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Contenuti correlati