Inammissibilità del piano del consumatore per insussistenza della qualità di consumatore
Keyword
Massima
È inammissibile, ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quando il ricorrente non rivesta la qualità di consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII, continuando a rispondere di debiti assunti quale titolare di impresa individuale.
I coniugi ricorrenti depositano una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forma familiare. Il Tribunale, in sede di vaglio di ammissibilità ex art. 70, comma 1, CCII, esamina la qualità soggettiva dei ricorrenti.
La questione affrontata è la nozione di consumatore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII: il provvedimento rileva che uno dei ricorrenti non riveste tale qualità, continuando a rispondere di debiti assunti quale titolare di impresa individuale, in solido con un terzo accollante.
Il Tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La pronuncia è di interesse per la delimitazione soggettiva dell’accesso al piano del consumatore.