Debiti misti e ristrutturazione dei debiti del consumatore: il Tribunale di Bologna esclude l’accesso ex art. 67 CCII
Keyword
Massima
Il decreto con cui il giudice monocratico dichiara inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII è impugnabile con reclamo al Tribunale in composizione collegiale secondo lo schema degli artt. 737 ss. c.p.c. Nel merito, la qualifica di consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e) CCII va riferita alla natura oggettiva delle obbligazioni da ristrutturare: il debitore gravato da passività di origine in parte professionale o imprenditoriale (debiti cosiddetti misti) non può accedere alla procedura di cui all'art. 67 CCII, trattandosi di disciplina derogatoria del principio di responsabilità patrimoniale ex artt. 2740 e 2741 c.c., insuscettibile di interpretazione estensiva.
Un professionista, gravato da un’esposizione debitoria di oltre tre milioni di euro derivante in parte rilevante da attività di investimento di denaro ricevuto da terzi, propone un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII. Il giudice monocratico dichiara la domanda inammissibile per la presenza di debiti di origine non consumeristica e il debitore propone reclamo al collegio.
Il Tribunale di Bologna risolve anzitutto la questione processuale dello strumento impugnatorio: il decreto di inammissibilità ex art. 70, comma 1, CCII, non disciplinato espressamente, è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione collegiale secondo gli artt. 737-739 c.p.c., non essendo applicabili i commi 8 e 10 dell’art. 70 CCII che investono la Corte d’Appello. Nel merito, il collegio affronta il dibattuto tema dei debiti misti: la coniugazione al presente del verbo “agisce” nell’art. 2, comma 1, lett. e) CCII ha funzione meramente definitoria e non consente al sovraindebitato di “indossare il cappello da consumatore” al momento della domanda per ristrutturare debiti di origine professionale o imprenditoriale.
Il reclamo viene rigettato, con condanna al doppio contributo unificato. La decisione, che si confronta criticamente con la direttiva Insolvency 2019/1023/UE e con l’orientamento estensivo di parte della giurisprudenza di merito, consolida la tesi rigorosa: in presenza di obbligazioni miste restano percorribili il concordato minore (ove vi sia prosecuzione dell’attività o apporto esterno) o la liquidazione controllata, applicabile a tutte le situazioni debitorie indipendentemente dalla loro origine.