Art. 72 CCII – Effetti del piano del consumatore omologato
1. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 69. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni del debitore.
2. L’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
3. I creditori anteriori che non abbiano ricevuto comunicazione della proposta di piano non sono vincolati dall’omologazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 71, le procedure esecutive individuali già iniziate prima dell’omologazione sono sospese alla data di omologazione del piano. Le sospensioni e i divieti di cui all’articolo 69, comma 4, rimangono in vigore sino all’omologazione.
5. Il debitore, con il consenso dell’OCC, può compiere gli atti di straordinaria amministrazione necessari per l’esecuzione del piano. Gli atti compiuti in violazione di questa disposizione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità.