Diniego di omologazione del piano del consumatore in presenza di debiti di prevalente natura professionale
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Massima
Va negata l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quando l'esposizione debitoria abbia natura prevalente o esclusivamente professionale, derivante dal pregresso esercizio di arti o professioni, difettando la qualità di consumatore richiesta per l'accesso alla procedura.
Un debitore deposita al Tribunale di Genova ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67, comma 1, CCII, corredato dalla relazione dell’OCC e dalla documentazione prescritta.
Il giudice delegato si interroga sulla qualità di consumatore del ricorrente, rilevando che l’esposizione debitoria deriva in misura prevalente dal pregresso esercizio di attività professionale: la nozione di consumatore di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), CCII esclude infatti i debiti assunti nell’esercizio di arti o professioni.
Con decreto ex art. 70, comma 10, CCII il Tribunale nega l’omologazione e dichiara inammissibile il ricorso per difetto dei presupposti, segnalando al debitore la facoltà di reclamo ex art. 70, comma 12, CCII o di accesso alla liquidazione controllata. La pronuncia delimita con chiarezza il perimetro soggettivo del piano del consumatore.