Omologazione del concordato minore del professionista con cram-down e dettagliato piano esecutivo
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Massima
Il concordato minore del professionista è omologato ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII con cram-down del creditore dissenziente. Il tribunale, nel provvedimento di omologa, detta prescrizioni operative al gestore della crisi per la vigilanza sull'esecuzione e per la rendicontazione periodica.
Un professionista propone una domanda di omologazione di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e seguenti CCII e, in subordine, di apertura della liquidazione controllata. Aperta la procedura con decreto ex art. 78 CCII, la proposta è sottoposta al voto dei creditori, uno solo dei quali esprime espresso e motivato parere contrario, mentre gli altri non votano.
Il Tribunale affronta l’omologabilità del concordato minore a fronte del dissenso di un unico creditore e della mancata espressione di voto degli altri, valutando ammissibilità, fattibilità e convenienza della proposta e disciplinando il piano esecutivo.
Verificati i presupposti, il Tribunale omologa il concordato minore, disponendo la pubblicità e la comunicazione della sentenza ai creditori con oscuramento dei dati sensibili. La pronuncia è di interesse per l’omologazione del concordato minore del professionista in presenza di un dissenso isolato.