Concordato minore e atto in frode rilevato d’ufficio: omologazione in sede di reclamo
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Massima
Nel concordato minore, l'atto potenzialmente in frode rilevato d'ufficio dal giudice ma non eccepito dall'unico creditore non osta all'omologazione della proposta; la Corte d'Appello, in accoglimento del reclamo, omologa il concordato minore già dichiarato inammissibile in primo grado.
La vicenda nasce dalla dichiarazione di inammissibilità, in primo grado, di una proposta di concordato minore: il giudice delegato aveva rilevato d’ufficio l’esistenza di un atto ritenuto in frode alle ragioni dell’unico creditore – la vendita di un immobile a un familiare con riserva del diritto di abitazione – pur in assenza di una specifica eccezione da parte del creditore.
In sede di reclamo la Corte d’Appello affronta i limiti del rilievo officioso della frode nel concordato minore e il rapporto tra la natura negoziale dello strumento e i poteri di controllo del giudice, valorizzando la circostanza che l’unico creditore interessato non aveva sollevato alcuna eccezione.
La Corte accoglie il reclamo e omologa il concordato minore, ritenendo che l’atto in frode non eccepito dal creditore non osti all’omologazione e rimettendo gli atti al giudice di prime cure per i provvedimenti conseguenti. La pronuncia offre indicazioni rilevanti sul perimetro del controllo giudiziale e sulla rilevabilità d’ufficio della frode.