Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Concordato Minore

Omologa del concordato minore dell’imprenditrice individuale: maggioranze ex art. 79 CCII, silenzio-assenso e contestazioni del creditore garantito

Autorità

Tribunale

Sede

Ancona

Data

23/01/2024

Estensore

Maria Letizia Mantovani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore art. 79 ccii art. 80 ccii silenzio assenso omologazione impresa individuale convenienza

Massima

Va omologato ai sensi dell'art. 80 CCII il concordato minore proposto dal titolare di impresa individuale che abbia raggiunto le maggioranze prescritte dall'art. 79, comma 1, CCII, computandosi come adesione, ex art. 79, comma 3, CCII, il mancato esercizio del voto da parte dei creditori ritualmente avvisati nel procedimento ex art. 78 CCII. Le contestazioni del creditore sulla convenienza, formulate in termini di inammissibilità ma estranee al tema dell'adesione, non ostano all'omologa quando l'OCC abbia attestato la fattibilità del piano e il soddisfacimento dei creditori in misura superiore a quella ricavabile dall'alternativa liquidatoria.

Il Tribunale di Ancona omologa il concordato minore proposto dalla titolare di un’impresa individuale, ammessa alla procedura ex art. 74 e ss. CCII, il cui piano prevedeva il pagamento integrale di prededuzioni e privilegiati e una percentuale ai chirografari compresa tra il 16 e il 19%, con mantenimento dell’immobile familiare gravato da ipoteca e prosecuzione dell’attività con regolarità fiscale.

La sentenza ricostruisce l’esito della votazione nel procedimento aperto ex art. 78 CCII: raggiunte le maggioranze dell’art. 79, comma 1, CCII, il mancato esercizio del voto da parte dei creditori ritualmente avvisati vale come consenso ai sensi dell’art. 79, comma 3, CCII. Quanto alle contestazioni di un creditore, formalmente prospettate come motivo di inammissibilità ma in realtà attinenti alla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, il Tribunale le ritiene infondate, anche valorizzando la possibilità per il creditore chirografario garantito dal fondo di garanzia di escutere la garanzia e la maggiore soddisfazione assicurata dal piano rispetto alla liquidazione del patrimonio della debitrice, il cui unico cespite immobiliare, gravato da ipoteca, avrebbe lasciato i chirografari pressoché incapienti.

Verificate l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano ex art. 79, comma 1, CCII, il Tribunale, sulla scorta della relazione particolareggiata dell’OCC ex art. 76 CCII, pronuncia l’omologa ex art. 80 CCII, con vigilanza dell’OCC sull’esatto adempimento. Una pronuncia che illustra in modo completo il meccanismo del voto e del silenzio-assenso nel concordato minore.

Contenuti correlati