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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore familiare liquidatorio: ammissibile con apporto di finanza esterna che aumenta in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori

Autorità

Tribunale

Sede

Nola

Data

04/10/2023

Estensore

Rosa Napolitano

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore procedura familiare art. 66 ccii finanza esterna art. 74 comma 2 ccii omologazione classi di creditori

Massima

È ammissibile e omologabile il concordato minore proposto congiuntamente da membri della stessa famiglia ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII anche quando non sia funzionale alla prosecuzione dell'attività professionale o imprenditoriale, purché la proposta preveda l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, come consentito dall'art. 74, comma 2, CCII. In sede di omologazione la valutazione del merito della proposta spetta ai creditori e l'omologa può essere negata solo in presenza di una assoluta e manifesta non fattibilità del piano.

Due coniugi conviventi, esposti per circa 167.000 euro, hanno proposto un concordato minore congiunto nelle forme della procedura familiare ex art. 66 CCII, fondato sulle pensioni percepite e su un significativo apporto di finanza esterna da parte di terzi, con suddivisione dei creditori in quattro classi e pagamento integrale di prededuzioni, soddisfacimento al 96,50% del creditore ipotecario, al 50% dei privilegiati degradati e al 10-20% dei chirografari. Dopo le modifiche sollecitate dal giudice e il confronto con le precisazioni di credito dell’Agenzia delle Entrate, nessuna opposizione è stata formulata.

La sentenza affronta il nodo dell’ammissibilità del concordato minore non in continuità: il requisito della prosecuzione dell’attività, posto dall’art. 74, comma 1, CCII, è derogabile ai sensi del comma 2 quando la proposta preveda risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione del ceto creditorio. Verificati i requisiti degli artt. 74-77 CCII, l’assenza di precedenti esdebitazioni e di atti in frode, il giudice dà conto degli esiti della votazione per classi con il meccanismo del silenzio-assenso ex artt. 78 e 79 CCII, riscontrando maggioranze ampiamente raggiunte.

Quanto al sindacato giudiziale, l’omologa può essere negata solo per assoluta e manifesta non fattibilità del piano, ferma la valutazione di merito rimessa ai creditori; l’esecuzione è affidata alla vigilanza degli OCC ex art. 81 CCII. La pronuncia offre ai professionisti indicazioni operative sul concordato minore liquidatorio familiare con finanza esterna e sulla gestione delle classi e del voto.

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