Apertura della liquidazione controllata dell’ex imprenditore individuale: la quota di mantenimento spetta al giudice delegato
Keyword
Massima
Può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata ex art. 268 CCII nei confronti dell'ex imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese che possieda i requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e versi in stato di sovraindebitamento. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII: la decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII e in coerenza con la disciplina della liquidazione giudiziale.
Un ex imprenditore individuale, cancellato dal registro delle imprese e receduto da una società di persone, privo di beni mobili e immobili ma titolare di una retribuzione mensile di circa 2.500 euro, chiede l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio a fronte di un’esposizione debitoria di oltre 240 mila euro. Il Tribunale di Pistoia accoglie il ricorso dopo aver verificato i requisiti dimensionali dell’impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII e l’assenza di una prognosi di assoggettabilità a liquidazione giudiziale, anche per estensione, in relazione alla società partecipata.
La sentenza chiarisce tre profili operativi ricorrenti: la determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia non compete al collegio in sede di apertura, ma al giudice delegato ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in simmetria con l’art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale; dalla liquidazione si escludono soltanto i beni impignorabili ex art. 514 c.p.c., salva la facoltà del liquidatore di rinunciare ai beni di antieconomica liquidazione; il divieto di azioni esecutive e cautelari discende automaticamente dall’apertura ex artt. 150 e 270, comma 5, CCII, spettando le decisioni conseguenti al giudice dell’esecuzione.
Il provvedimento, che nomina liquidatore il professionista già gestore della crisi, offre ai professionisti un modello chiaro di riparto delle competenze tra collegio e giudice delegato nella fase di apertura della liquidazione controllata e conferma l’accessibilità della procedura ai debitori con attivo esclusivamente reddituale.