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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: la quota di reddito per il mantenimento non è negoziabile dal debitore e resta rimessa al giudice delegato

Autorità

Tribunale

Sede

Prato

Data

10/01/2025

Estensore

Enrico Capanna

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii mantenimento del debitore cessio bonorum prededuzione occ debiti erariali esdebitazione

Massima

Nella liquidazione controllata la determinazione della quota di stipendio esclusa dalla liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII è rimessa al prudente apprezzamento del giudice delegato e non può essere predeterminata né negoziata dal debitore quale condizione dell'apertura, attesa la natura di cessio bonorum della procedura, fondata sul principio di universalità del patrimonio presente e futuro e sulla necessità di adeguare la somma alle mutevoli esigenze del debitore e alle fluttuazioni dei redditi. La prededuzione spetta ai soli compensi dell'OCC, essendo l'art. 6 CCII norma eccezionale insuscettibile di estensione analogica ai consulenti commerciali e legali del debitore.

Un debitore privo di beni immobili e mobili registrati, gravato da un rilevante debito erariale di oltre 1,2 milioni di euro scaturito da un avviso di accertamento relativo a una pregressa attività imprenditoriale, oltre a debiti contributivi e sanzionatori, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata mettendo a disposizione parte del proprio stipendio mensile.

La sentenza puntualizza tre principi operativi. Primo: la quota di reddito esclusa dalla liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII non è oggetto di predeterminazione negoziale da parte del debitore, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice delegato e adeguabile nel tempo, in coerenza con la natura di cessio bonorum della procedura e con il principio di universalità del patrimonio. Secondo: la prededuzione compete ai soli compensi dell’OCC, poiché l’art. 6 CCII è norma eccezionale non estensibile analogicamente ai consulenti del debitore. Terzo: la condotta che ha generato il sovraindebitamento, pur non costituendo requisito di accesso alla procedura, dovrà essere oggetto di specifico approfondimento dell’OCC ai fini dell’esdebitazione ex art. 282 CCII, tenuto conto della presunzione di legittimità degli atti impositivi, non confutabile con generiche allegazioni di opinabilità.

Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina giudice delegato e liquidatore, assegna i termini per le domande dei creditori ex art. 270 CCII e fissa in via temporanea la somma mensile da apprendere alla procedura, demandandone la definitiva determinazione al giudice delegato. Pronuncia utile sul riparto di competenze nella fissazione del reddito disponibile e sui limiti della prededuzione nel sovraindebitamento.

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