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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidatore nella liquidazione controllata: basta l’iscrizione all’elenco dei gestori, non serve l’albo ex art. 356 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Arezzo

Data

20/10/2023

Estensore

Federico Pani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

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Massima

L'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, norma speciale rispetto al generale art. 356 CCII, richiede per la nomina a liquidatore nella liquidazione controllata la sola iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi di cui al d.m. 202/2014: puo' dunque essere confermato quale liquidatore l'OCC che ha assistito il debitore anche se non iscritto all'albo ex art. 356 CCII, riferito alle sole procedure concorsuali maggiori, pena l'irragionevole pretesa di requisiti piu' stringenti per le procedure minori. Il divieto di azioni esecutive e cautelari costituisce effetto ex lege dell'apertura della procedura, mentre la determinazione del limite di mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII puo' essere rimessa al giudice delegato.

Un debitore, gia’ socio illimitatamente responsabile di una societa’ cancellata dal registro delle imprese, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. La relazione dei gestori nominati dall’OCC attestava la completezza della documentazione e lo stato di sovraindebitamento; si poneva tuttavia il problema della nomina a liquidatore di professioniste non iscritte all’albo di cui all’art. 356 CCII.

Il Tribunale di Arezzo prende posizione, in consapevole contrasto con parte della giurisprudenza di merito (Trib. Torino, Salerno, Siena), sul coordinamento tra l’art. 270, comma 2, lett. b), CCII e l’art. 356 CCII: la prima disposizione, di carattere speciale, individua come unico requisito per la nomina l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi ex d.m. 202/2014, come confermato dal fatto che anche gli artt. 68 e 76 CCII, per OCC e gestori nelle altre procedure di sovraindebitamento, non richiamano l’albo, a differenza delle norme sulle procedure maggiori (artt. 125, 92, 114 e 301 CCII). Richiedere la doppia iscrizione condurrebbe al paradosso di requisiti piu’ severi per le procedure minori.

Il tribunale dichiara quindi aperta la liquidazione controllata confermando come liquidatori i gestori gia’ nominati dall’OCC, rimette al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento ex art. 268, comma 4, CCII, ricorda che lo stay esecutivo e’ effetto legale dell’apertura e dispone la pubblicazione della sentenza con oscuramento dei dati sensibili per sei mesi. La pronuncia alimenta il contrasto interpretativo sull’albo ex art. 356 CCII, di immediato interesse per gli OCC e i gestori della crisi.

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