Liquidatore nella liquidazione controllata: non occorre l’iscrizione all’albo ex art. 356 CCII
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Massima
Il liquidatore della liquidazione controllata, nominato ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCII tra i gestori della crisi di cui al d.m. 202/2014, non deve essere iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo ex art. 356 CCII: il riferimento al "liquidatore" contenuto in tale norma riguarda il commissario liquidatore delle procedure maggiori a carattere liquidatorio e non il gestore della liquidazione controllata, come confermato dagli artt. 68 e 76 CCII che rinviano al medesimo elenco dei gestori della crisi.
Nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata aperta con sentenza, il professionista nominato liquidatore dal Tribunale, già gestore della crisi designato dall’OCC, ha presentato istanza di rinuncia all’incarico, motivata dalla propria mancata iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure concorsuali, previsto dall’art. 356 CCII.
Il Tribunale di Vicenza ha esaminato il coordinamento tra l’art. 270, comma 2, lett. b) CCII, che impone di nominare liquidatore l’OCC di cui all’art. 269 CCII o, per giustificati motivi, un professionista scelto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al d.m. 202/2014, e l’art. 356 CCII: la lettura sistematica, suffragata anche dagli artt. 68 e 76 CCII in tema di nomina del gestore nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, porta a ritenere che il riferimento al “liquidatore” nell’art. 356 CCII costituisca specificazione della figura del commissario liquidatore delle procedure maggiori e non riguardi il liquidatore della liquidazione controllata.
Il collegio ha quindi dichiarato di non accettare la rinuncia, confermando il professionista nelle funzioni. La pronuncia ha un rilevante impatto organizzativo per gli OCC e i gestori della crisi: l’iscrizione all’albo ex art. 356 CCII non è condizione di legittimazione per assumere l’incarico di liquidatore nelle liquidazioni controllate, restando sufficiente l’iscrizione nell’elenco dei gestori di cui al d.m. 202/2014.