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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: l’OCC non iscritto all’albo ex art. 356 CCII non può essere nominato liquidatore

Autorità

Tribunale

Sede

Torino

Data

11/05/2023

Estensore

Carlotta Pittaluga

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 270 ccii art. 356 ccii nomina liquidatore occ albo nazionale quota di mantenimento

Massima

Nella sentenza di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, il criterio di nomina del liquidatore previsto dall'art. 270, comma 2, lett. b) CCII — che privilegia la conferma dell'OCC di cui all'art. 269 CCII — deve essere coordinato con l'art. 356 CCII, istitutivo dell'albo nazionale dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore: la mancata iscrizione del gestore a tale albo costituisce giustificato motivo per la nomina di un diverso professionista. Dalla liquidazione va esclusa la sola somma necessaria al mantenimento del debitore, determinata anche alla luce dei parametri ISTAT, senza computare le trattenute per cessione del quinto, destinate a cessare con l'apertura della procedura.

Un pensionato ultrasettantenne, che ha cessato da oltre un anno la pregressa attività imprenditoriale e presenta un passivo di oltre 200 mila euro a fronte del solo differenziale tra pensione e spese di sostentamento, chiede l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Il Tribunale di Torino, riunito in camera di consiglio, accerta lo stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII e la completezza della relazione dell’OCC e dichiara aperta la procedura.

Due i profili di interesse. Quanto alla determinazione della somma necessaria al mantenimento ex art. 268 CCII, il collegio la quantifica avendo riguardo all’età del debitore, alle spese mediche e ai parametri ISTAT di spesa mediana per famiglie di analoga composizione, detraendo però l’importo della cessione del quinto della pensione, destinata a cessare con l’apertura della procedura; il debitore dovrà documentare trimestralmente al liquidatore le somme percepite, ai fini anche della futura esdebitazione. Quanto alla nomina del liquidatore, il Tribunale coordina il criterio dell’art. 270, comma 2, lett. b) CCII, che privilegia la conferma dell’OCC, con il nuovo albo nazionale ex art. 356 CCII, consultabile dal 1° aprile 2023: la mancata iscrizione del gestore all’albo integra il giustificato motivo per la scelta di un diverso professionista.

La pronuncia è tra le prime ad applicare il requisito dell’iscrizione all’albo ex art. 356 CCII alle liquidazioni controllate: un avvertimento concreto per i gestori della crisi che intendano essere confermati liquidatori, chiamati a perfezionare tempestivamente l’iscrizione. Vengono inoltre chiarite la prededucibilità del compenso dell’OCC e la natura concorsuale, da insinuare al passivo, delle spese legali di assistenza nel ricorso.

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