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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare pendente: il liquidatore subentra al creditore procedente

Autorità

Tribunale

Sede

Napoli Nord

Data

21/03/2024

Estensore

Fabrizia Fiore

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata esecuzione immobiliare subentro del liquidatore art. 270 ccii aggiudicazione credito fondiario concorso dei creditori

Massima

In virtù del rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII all'art. 150 CCII, alla liquidazione controllata si applica anche l'art. 216, comma 10, CCII: il liquidatore può subentrare nella procedura esecutiva immobiliare pendente in sostituzione del creditore procedente, con distribuzione del ricavato della vendita tra tutti i creditori ammessi al passivo secondo le regole del concorso; in difetto di subentro l'esecuzione diviene improcedibile, salvo il credito fondiario. Resta ferma, ex art. 187-bis disp. att. c.p.c., l'intangibilità dell'aggiudicazione già intervenuta, con emissione del decreto di trasferimento quale atto dovuto.

Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare era intervenuta l’aggiudicazione di due lotti del compendio pignorato contestualmente all’apertura, con sentenza, della liquidazione controllata del debitore esecutato. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli Nord è stato chiamato a definire la sorte dell’espropriazione individuale, a fronte della dichiarazione del liquidatore di voler subentrare nella procedura.

Il provvedimento ricostruisce il sistema dei rapporti tra liquidazione controllata ed esecuzioni individuali: l’art. 270, comma 5, CCII rinvia all’art. 150 CCII, che replica il divieto di azioni esecutive e cautelari dell’art. 51 l. fall., esteso anche ai crediti sorti durante la procedura. Dal rinvio discende un effetto di trascinamento dell’art. 216, comma 10, CCII, corrispondente all’art. 107, comma 6, l. fall.: il liquidatore può subentrare nelle esecuzioni pendenti e, in difetto, l’esecuzione diviene definitivamente improcedibile, salva la posizione del creditore fondiario, che può proseguire l’azione anche in pendenza della procedura concorsuale. In caso di subentro, il ricavato della vendita va distribuito tra tutti i creditori ammessi al passivo secondo le regole del concorso, e non solo tra i partecipanti all’espropriazione. Il giudice valorizza inoltre il principio di intangibilità dell’aggiudicazione ex art. 187-bis disp. att. c.p.c., a presidio della stabilità e affidabilità delle vendite forzate.

Il giudice dell’esecuzione ha quindi revocato la sospensione della procedura esecutiva, disponendone la prosecuzione con il subentro del liquidatore in sostituzione del creditore procedente. Ordinanza di rilievo pratico per il coordinamento tra esecuzioni immobiliari e liquidazione controllata, specie quando l’apertura della procedura concorsuale sopravviene a vendita già avvenuta.

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