Consulta: legittima l’assenza di un termine fisso per l’apprensione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata, salvo il limite dell’esdebitazione triennale
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Massima
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. 14/2019, in quanto applicabile alla liquidazione controllata, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. per la mancata previsione di un limite temporale all'acquisizione dei beni sopravvenuti: la durata dell'apprensione deve plasmarsi sulle effettive ragioni dei creditori, in funzione delle risorse disponibili, dell'entità dei crediti concorsuali e delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII e fermo il rispetto della ragionevole durata della procedura; la chiusura della procedura non incide comunque sulla responsabilità patrimoniale del debitore.
Con la sentenza n. 6 del 2024 la Corte Costituzionale si pronuncia sulle questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Arezzo, nell’ambito di procedure di liquidazione controllata a vocazione essenzialmente reddituale, sull’art. 142, comma 2, del d.lgs. 14/2019, ritenuto applicabile alla liquidazione controllata, nella parte in cui non prevede un limite temporale all’acquisizione dei beni sopravvenuti all’apertura della procedura, a differenza del termine quadriennale dell’art. 14-undecies della legge 3/2012.
La Consulta dichiara le questioni non fondate, smentendo il presupposto interpretativo dei rimettenti: non esiste, nel sistema del Codice della crisi, un limite di durata coincidente con il tempo strettamente necessario a coprire le spese di procedura, soluzione priva di fondamento ermeneutico e contraddetta dalla funzione della liquidazione controllata. La durata dell’apprensione dei beni e dei redditi sopravvenuti deve invece plasmarsi sulle concrete ragioni dei creditori, in rapporto alle risorse complessive, all’entità dei crediti concorsuali e alle spese della procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall’esdebitazione di diritto triennale ex art. 282 CCII e fermo il canone della ragionevole durata richiamato dall’art. 272 CCII.
La pronuncia, di sistema, orienta la redazione e l’approvazione dei programmi di liquidazione ex art. 272 CCII nelle procedure senza beni e a mera vocazione reddituale: il liquidatore non esercita un potere arbitrario, ma deve calibrare la durata dell’acquisizione sulle esigenze concrete della massa, mentre la chiusura della procedura non estingue la responsabilità patrimoniale del debitore, che resta esposta salvo esdebitazione. Riferimento imprescindibile per giudici delegati, liquidatori e OCC.