Il socio illimitatamente responsabile di s.n.c. cancellata può proporre concordato minore: l’art. 33, comma 4, CCII non si estende oltre l’imprenditore
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Massima
L'art. 33, comma 4, CCII, che preclude l'accesso al concordato minore all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica: esso non si applica al socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. cancellata da oltre un anno, che imprenditore non è e che, non essendo più assoggettabile per estensione a liquidazione giudiziale, rientra nella categoria residuale dei debitori sovraindebitati di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCII richiamata dall'art. 74 CCII, con conseguente ammissibilità della proposta di concordato minore liquidatorio per i debiti sociali di cui risponde personalmente. Avverso il decreto di inammissibilità è esperibile il reclamo alla corte d'appello ex art. 47, comma 5, CCII, in forza dei rinvii operati dagli artt. 65, comma 2, e 74, comma 4, CCII.
Il tribunale di primo grado aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, la proposta di concordato minore formulata dall’ex socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. cancellata dal registro delle imprese da diversi anni, per debiti sociali, prevalentemente erariali, superiori a 590.000 euro, richiamando il decreto della Prima Presidente della Cassazione n. 22699/2023 sull’inammissibilità della proposta dell’imprenditore individuale cancellato. Il debitore proponeva reclamo alla Corte d’appello.
La Corte affronta preliminarmente l’ammissibilità del rimedio: attraverso la catena di rinvii degli artt. 65, comma 2, e 74, comma 4, CCII, trova applicazione l’art. 47, comma 5, CCII, che prevede il reclamo alla corte d’appello avverso il decreto di inammissibilità della proposta concordataria. Nel merito, la Corte distingue la posizione del socio da quella dell’imprenditore: l’art. 33, comma 4, CCII è norma eccezionale, introdotta per contrastare le domande dilatorie volte a far decorrere l’anno dalla cancellazione, e non può essere estesa analogicamente al socio illimitatamente responsabile, che imprenditore non è mai stato. Decorso l’anno dalla cancellazione della società, il socio non è più assoggettabile per estensione a liquidazione giudiziale e rientra nella categoria residuale dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII, richiamata dall’art. 74 CCII.
Né osta la cessazione dell’attività, essendo previsto accanto al concordato minore in continuità anche quello liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII. La Corte accoglie quindi il reclamo, dichiara ammissibile la proposta e rimette gli atti al tribunale per le ulteriori verifiche ex art. 77 CCII. Decisione di rilievo sistematico, che apre agli ex soci di società di persone estinte la via degli strumenti negoziali di regolazione del sovraindebitamento.