Concordato minore: il decreto di inammissibilità si reclama al collegio e la bancarotta accertata è atto in frode ex art. 77 CCII
Keyword
Massima
Il decreto con cui il giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso per l'omologazione del concordato minore è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione collegiale, e non alla Corte d'appello, in virtù del combinato disposto degli artt. 65, comma 2, e 74, ultimo comma, CCII con l'art. 47, comma 5, CCII, trattandosi di provvedimento che si pronuncia in via preliminare sulle sole precondizioni di apertura del procedimento. Ai fini dell'art. 77 CCII integrano atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, ostativi all'accesso al concordato minore, anche gli illeciti gestori di rilevanza penale, quali fatti di bancarotta fraudolenta accertati con sentenze definitive in sede penale e civile.
Un debitore, già amministratore di una società poi fallita, proponeva reclamo avverso il decreto con cui il giudice monocratico aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per l’omologazione del concordato minore ex artt. 74 ss. CCII, motivato dalla presenza di fatti distrattivi e dissipativi accertati con sentenza penale definitiva per bancarotta fraudolenta, oltre che da una condanna risarcitoria civile di importo milionario in favore del fallimento.
Il Tribunale di Nola affronta due questioni di rilievo sistematico. La prima riguarda il mezzo di impugnazione del decreto di inammissibilità, non espressamente disciplinato dal Codice della crisi: aderendo all’orientamento che valorizza il carattere preliminare del provvedimento, il collegio ritiene che il reclamo vada proposto al tribunale in composizione collegiale ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c., e non alla Corte d’appello, competente invece per il diniego di omologa ex art. 80, comma 7, CCII. La seconda questione attiene alla nozione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ex art. 77 CCII e alla loro collocazione temporale rispetto alla genesi del sovraindebitamento.
Nel merito, il Tribunale rigetta il reclamo: la nozione di atto in frode comprende le condotte dolosamente preordinate a ledere le ragioni creditorie, e il giudice del sovraindebitamento può valorizzare illeciti penali anche in assenza di giudicato; a maggior ragione quando, come nella specie, le condotte distrattive siano state doppiamente accertate in sede penale e civile con pronunce irrevocabili. La decisione conferma che il concordato minore non è accessibile a chi abbia generato il proprio indebitamento attraverso illeciti gestori in danno dei creditori.