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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore: per la Procura Generale il giudice non puo’ imporre un fondo spese a pena di improcedibilita’

Autorità

Procura Generale presso la Corte di Cassazione

Sede

Roma

Data

05/05/2025

Estensore

Giovanni Battista Nardecchia (Sostituto Procuratore Generale)

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore fondo spese ricorso straordinario art. 74 ccii art. 77 ccii improcedibilita' procura generale

Massima

Nelle conclusioni rese ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c. la Procura Generale chiede di affermare che nel concordato minore il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. e' ammissibile, oltre che contro i provvedimenti di contenuto latamente omologatorio, anche quando il giudice, a prescindere dalla formula lessicale utilizzata, abbia emesso un provvedimento sostanzialmente riconducibile a un diniego di omologazione, mentre va escluso per i provvedimenti, pur successivi al decreto di apertura ex art. 78 CCII, riconducibili a una revoca dell'ammissione per ragioni che avrebbero dovuto condurre all'inammissibilita' ex art. 77 CCII. Si chiede inoltre di affermare che il giudice non puo' imporre al debitore, a pena di inammissibilita' o improcedibilita' della domanda, il deposito preventivo di una somma per le spese della procedura, condizione di accesso priva di fondamento normativo negli artt. 74-83 CCII, anche alla luce della prededucibilita' del compenso dell'OCC ex art. 6 CCII e dell'indicazione dei costi nella relazione ex art. 76, comma 2, lett. e) CCII.

Nell’ambito di una procedura di concordato minore aperta da un tribunale siciliano, il giudice delegato aveva imposto al debitore il versamento, entro un termine perentorio, di un fondo spese di 5.000 euro destinato a coprire i costi della procedura e il compenso del commissario giudiziale nominato in sostituzione dell’OCC; al mancato versamento era seguita la declaratoria di improcedibilita’ della procedura, confermata in sede di reclamo e impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Il documento contiene le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale per l’udienza pubblica della Prima Sezione civile.

Due le questioni di rilievo nomofilattico: la prima riguarda i confini del ricorso straordinario nel concordato minore, dovendosi distinguere, alla luce di Cass. 30529/2024 e delle Sezioni Unite n. 27073/2016, i provvedimenti sostanzialmente omologatori (ricorribili) da quelli riconducibili a una revoca dell’ammissione per cause ascrivibili all’art. 77 CCII (non ricorribili); la seconda attiene alla legittimita’ dell’imposizione di un fondo spese quale condizione di procedibilita’, alla luce del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alla disciplina del concordato preventivo (artt. 47, comma 2, lett. d) e 106 CCII) e del precedente Cass. 34105/2019 in tema di legge 3/2012.

La Procura Generale conclude per l’inammissibilita’ del ricorso, chiedendo pero’ l’enunciazione di due principi di diritto nell’interesse della legge: l’ammissibilita’ del ricorso ex art. 111 Cost. va riconosciuta solo per i provvedimenti sostanzialmente riconducibili a un diniego di omologazione, e il giudice non puo’ subordinare l’accesso al concordato minore al deposito preventivo di un fondo spese, pena un’indebita restrizione del diritto del debitore sovraindebitato di accedere a una procedura esdebitativa, in contrasto con la direttiva (UE) 2019/1023 e con il principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale ex art. 6 CEDU. Le conclusioni sono state poi recepite, quanto all’esito, dalla sentenza della Cassazione n. 17721/2025.

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