Concordato minore: il mancato deposito del fondo spese non determina l’improcedibilita’ della procedura
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Massima
Nel concordato minore, in caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, CCII, il giudice puo' prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, ma l'inottemperanza, anche rispetto a un termine qualificato come perentorio, non integra di per se' una causa di inammissibilita' o improcedibilita' della domanda con automatica revoca del decreto di apertura, non operando il rinvio ex art. 74, comma 4, CCII al combinato disposto degli artt. 47, comma 2, lett. d) e 106, comma 2, CCII; resta ferma la possibilita' per il giudice di valutare, anche da tale condotta, l'eventuale mancanza di fattibilita' del piano alla luce dei costi della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76, comma 2, lett. e) CCII (principio di diritto ex art. 363 c.p.c.).
Il giudice delegato di un tribunale siciliano, aperta la procedura di concordato minore di un professionista e nominato un commissario giudiziale in sostituzione dell’OCC, aveva imposto il versamento di un fondo spese di 5.000 euro entro un termine perentorio e, a fronte del mancato deposito, aveva dichiarato l’improcedibilita’ della procedura sulla base del combinato disposto degli artt. 74, comma 4, 47, comma 2, lett. d) e 106, comma 2, CCII. Il tribunale aveva rigettato il reclamo e il debitore aveva proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di decisorieta’ del provvedimento impugnato, oltre che per carenza di legittimazione passiva del commissario giudiziale intimato, ma enuncia un principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. La sentenza chiarisce il funzionamento del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alle norme sul concordato preventivo, subordinato alla doppia condizione della lacuna normativa e della compatibilita’: il regime delle inammissibilita’ del concordato minore e’ compiutamente disciplinato dall’art. 77 CCII e il dettagliato contenuto del decreto di apertura ex art. 78 CCII rivela una precisa scelta legislativa di non prevedere un termine perentorio per il fondo spese, mentre il compenso dell’organo concorsuale e’ gia’ protetto dalla prededuzione ex art. 6 CCII.
Il principio affermato distingue il potere del giudice di prescrivere un fondo spese, legittimo in caso di nomina del commissario ex art. 78, comma 2-bis, CCII, dalla sanzione processuale dell’arresto della procedura, priva di base normativa: il mancato versamento potra’ semmai rilevare nella valutazione di fattibilita’ del piano, gia’ presidiata dall’indicazione dei costi nella relazione dell’OCC ex art. 76, comma 2, lett. e) CCII e dal giudizio di omologazione ex art. 80 CCII. Pronuncia di sicuro impatto pratico per tutti i tribunali che subordinavano la prosecuzione del concordato minore al previo versamento delle spese di procedura.