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Giurisprudenza
Concordato Minore

Cram down fiscale nel concordato minore: omologa nonostante il voto contrario dell’Erario se la proposta è più conveniente della liquidazione

Autorità

Tribunale

Sede

Forlì

Data

08/04/2024

Estensore

Maria Cecilia Branca

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore cram down fiscale art. 80 ccii associazione non riconosciuta art. 38 c.c. finanza esterna convenienza alternativa liquidatoria

Massima

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII il concordato minore è omologato anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, quando essa è determinante per il raggiungimento della maggioranza ex art. 79, comma 1, CCII e la proposta è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, come attestato dall'OCC, tenuto conto dei tempi immediati di soddisfacimento garantiti dalla finanza esterna a fronte della durata triennale minima della liquidazione controllata. È ammissibile il concordato minore della persona fisica obbligata ex art. 38 c.c. per i debiti contratti quale legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta, trattandosi di debiti derivanti da attività equiparabile a quella d'impresa; gli effetti possono estendersi al coobbligato ai sensi dell'art. 79, comma 5, CCII.

Una persona fisica, gravata da debiti per circa 400.000 euro derivanti in massima parte dalla responsabilità ex art. 38 c.c. assunta quale ex legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica, proponeva un concordato minore liquidatorio fondato su finanza interna (corrispettivo delle quote immobiliari messo a disposizione da un terzo) e finanza esterna, con pagamento integrale di prededuzioni e privilegiato capiente e del 2% di declassati e chirografari. L’amministrazione finanziaria votava contro, eccependo l’inammissibilità della proposta e contestando la stima dei cespiti.

La sentenza applica il cram down fiscale dell’art. 80, comma 3, CCII: nonostante il mancato raggiungimento della maggioranza ex art. 79 CCII per effetto del voto contrario dell’Erario, l’omologa è possibile quando l’adesione è determinante e la proposta risulta più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Il giudice valorizza l’immediatezza della finanza esterna rispetto alla durata triennale minima della liquidazione controllata, l’aleatorietà della vendita di quote immobiliari indivise e l’assenza di condotte rilevanti ex art. 77 CCII. Viene inoltre affermata l’ammissibilità del concordato minore per i debiti da responsabilità associativa, con estensione degli effetti al coobbligato ex art. 79, comma 5, CCII.

Il concordato è omologato con le tutele esecutive degli artt. 81 e 82 CCII. La pronuncia è di particolare interesse per il perimetro soggettivo del concordato minore – esteso agli obbligati ex art. 38 c.c. – e per l’operatività concreta del cram down nei confronti del creditore erariale dissenziente.

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