Concordato minore liquidatorio: la finanza esterna deve aggiungersi all’attivo del debitore, non sostituirlo
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Nel concordato minore non in continuità l'apporto di risorse esterne ex art. 74, comma 2, CCII deve incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile, sommandosi ad esso e non sostituendolo: in piena vigenza dell'art. 2740 c.c., il patrimonio del debitore, compresa la quota di reddito eccedente le esigenze di mantenimento, non può essere sottratto alla garanzia patrimoniale e deve essere messo a disposizione dei creditori. L'apprezzabilità dell'incremento va parametrata all'attivo ricavabile nell'alternativa della liquidazione controllata, comprensivo delle tredicesime mensilità integralmente destinabili ai creditori; il socio illimitatamente responsabile di società di persone estinta da oltre un anno può comunque accedere al concordato minore, non operando nei suoi confronti la preclusione dell'art. 33, comma 4, CCII.
Due fratelli non conviventi, ex soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo cancellata da anni, proponevano un concordato minore familiare ex art. 66 CCII con piano non in continuità: la soddisfazione parziale dei creditori era affidata esclusivamente a finanza esterna versata dai rispettivi coniugi, senza alcun apporto dei redditi propri, pur disponendo entrambi di stipendi con eccedenze mensili rispetto al fabbisogno familiare.
Il decreto affronta tre questioni. Sul piano soggettivo, conferma che la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII riguarda il solo imprenditore cancellato da oltre un anno e non il socio illimitatamente responsabile di società di persone estinta, il cui sovraindebitamento derivi dal dissesto sociale. Sul piano strutturale, chiarisce che nel concordato minore liquidatorio la finanza esterna ex art. 74, comma 2, CCII deve incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile: le risorse dei terzi si aggiungono al patrimonio del debitore e non possono sostituirlo, pena la violazione dell’art. 2740 c.c. La quota di reddito eccedente il mantenimento costituisce attivo da destinare ai creditori, e l’apprezzabilità dell’incremento va misurata sull’attivo ricavabile in sede di liquidazione controllata, includendo le tredicesime, integralmente riservate ai creditori, e vagliando criticamente le spese esposte come necessarie.
Rilevata l’inammissibilità della proposta, che ometteva di mettere a disposizione la quota di reddito disponibile e presentava uno scarto irrisorio rispetto all’alternativa liquidatoria, il Tribunale assegna però ai ricorrenti trenta giorni per integrare il piano in senso migliorativo, con destinazione ai creditori dell’eccedenza reddituale. La pronuncia, che dialoga con gli orientamenti contrapposti sul concordato minore del debitore incapiente ex art. 283 CCII, fissa un principio operativo netto per la costruzione dei piani liquidatori nel sovraindebitamento.