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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna: l’apporto del terzo incrementa in misura apprezzabile anche un attivo nullo

Autorità

Tribunale

Sede

Avellino

Data

07/11/2024

Estensore

Pasquale Russolillo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore finanza esterna debitore incapiente art. 74 ccii socio accomandatario prededuzione advisor apertura

Massima

Il requisito dell'apporto di risorse esterne che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile, richiesto dall'art. 74, comma 2, CCII per il concordato minore non in continuità, è soddisfatto anche quando la finanza terza costituisce l'unico provento attribuito ai creditori concorsuali, potendo esservi incremento anche rispetto a un attivo di valore nullo. La preclusione dell'art. 33, comma 4, CCII opera per il solo imprenditore individuale o collettivo cancellato dal registro delle imprese e non per il socio illimitatamente responsabile di società di persone estinta; il compenso degli advisor legali per l'attività anteriore al deposito della domanda non è prededucibile, non rientrando nelle categorie dell'art. 6 CCII.

Un’imprenditrice individuale di recente costituzione, gravata da circa 180.000 euro di debiti derivanti dal prestito agevolato contratto dalla società di persone, poi cancellata, di cui era stata socia accomandataria, proponeva un concordato minore con pagamento integrale delle prededuzioni, soddisfacimento parziale dell’unico creditore privilegiato e fabbisogno interamente coperto da 30.000 euro di nuova finanza apportata dal coniuge in regime di separazione dei beni.

Il decreto di apertura ex art. 78 CCII affronta diverse questioni. Sul piano soggettivo, chiarisce che l’art. 33, comma 4, CCII preclude l’accesso al solo imprenditore cancellato dal registro delle imprese, non al socio illimitatamente responsabile di società estinta, e che la ricorrente, titolare di nuova impresa sotto soglia ex art. 2, lett. d), CCII, è legittimata. Sulla qualificazione della proposta, esclude la continuità aziendale ex art. 74, comma 1, CCII, richiedendo, in applicazione del criterio dell’art. 84, comma 3, CCII, che almeno parte del soddisfacimento derivi dai proventi della prosecuzione aziendale; la proposta resta però ammissibile come concordato liquidatorio ex art. 74, comma 2, poiché l’apporto esterno incrementa in misura apprezzabile anche un attivo disponibile di valore nullo, dovendosi consentire al debitore incapiente forme di esdebitazione alternative all’art. 283 CCII.

Il tribunale esclude infine la prededucibilità del compenso degli advisor legali per l’attività anteriore alla domanda, estranea alle categorie dell’art. 6 CCII, e apre la procedura con fissazione dell’udienza di omologazione senza nomina del commissario, non ricorrendo classi, continuità né cram down fiscale. Provvedimento di rilievo per i concordati minori fondati esclusivamente su finanza esogena.

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