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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore liquidatorio inammissibile se fondato esclusivamente su finanza esterna

Autorità

Tribunale

Sede

Rimini

Data

07/07/2024

Estensore

Silvia Rossi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore finanza esterna inammissibilità liquidazione controllata senza beni abuso dello strumento concorsuale esdebitazione incapiente

Massima

Ai sensi dell'art. 74, co. 2, CCII il concordato minore liquidatorio è ammissibile solo quando l'apporto di risorse esterne aumenta in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, il che presuppone un patrimonio del debitore da incrementare: è quindi inammissibile la proposta che poggi su sola finanza esterna. Tale proposta configura un abuso dello strumento concorsuale, perché elude la regola distributiva dell'art. 2741 c.c. e il vaglio di meritevolezza che l'art. 283 CCII riserva all'esdebitazione del debitore incapiente.

Una debitrice, già titolare di una ditta individuale cancellata dal registro delle imprese, gravata da circa 190.000 euro di debiti in prevalenza contributivi ed erariali maturati nella gestione dell’impresa, ha proposto un concordato minore ex artt. 74 ss. CCII basato esclusivamente sull’apporto di finanza esterna di un terzo (27.000 euro), con pagamento integrale delle prededuzioni e percentuali ridotte per privilegiati e chirografari.

Il Tribunale di Rimini si è interrogato sull’ammissibilità di un concordato minore liquidatorio privo di qualsiasi apporto patrimoniale del debitore. Valorizzando il dato letterale dell’art. 74, co. 2, CCII (il verbo “aumentino” presuppone risorse interne da incrementare), la ricostruzione sistematica del Codice — che relega l’opzione liquidatoria a ipotesi eccezionale — e la causa concreta dell’istituto, il giudice ha osservato che il confronto di convenienza ex art. 76, co. 2, lett. d), CCII deve svolgersi tra strumenti entrambi ammissibili e che, secondo l’orientamento del tribunale, non è configurabile nemmeno una liquidazione controllata senza beni ex art. 268 CCII.

La domanda è stata dichiarata inammissibile: un concordato minore a base patrimoniale zero si risolve nella proposta di distribuire beni di un terzo secondo modalità extraconcorsuali, aggirando l’ordine delle cause di prelazione e il requisito di meritevolezza richiesto dall’art. 283 CCII per l’esdebitazione dell’incapiente, e integra perciò un abuso dello strumento concorsuale. Il decreto, allineato al correttivo del Codice in itinere, è un riferimento utile per professionisti e OCC nella costruzione dei piani di concordato minore liquidatorio.

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