Concordato minore inammissibile per carenze documentali e lacune della relazione OCC sulle cause dell’indebitamento
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Massima
Ai sensi dell'art. 77 CCII la domanda di concordato minore è inammissibile quando mancano i documenti prescritti dagli artt. 75 e 76 CCII: l'omessa allegazione dell'elenco dei creditori e degli atti di straordinaria amministrazione, nonché una relazione dell'OCC carente nell'analisi delle cause dell'indebitamento — non riconducibili a una generica imputazione alla pandemia — e della diligenza impiegata dai garanti nell'assumere le obbligazioni, impediscono la valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e precludono l'ammissione. Viola inoltre l'art. 79, comma 1, CCII la proposta che ammetta al voto i creditori ipotecari di cui è previsto l'integrale pagamento, mentre l'esiguità della finanza esterna rispetto al passivo esclude il requisito dell'apprezzabile soddisfazione dei creditori richiesto dall'art. 74, comma 2, CCII.
Tre debitori, esposti per oltre un milione di euro ciascuno in conseguenza di garanzie personali prestate a favore di società del settore della ristorazione poi fallite, propongono congiuntamente un concordato minore liquidatorio fondato su un modesto apporto di finanza esterna. Il giudice delegato del Tribunale di Ivrea ne dichiara l’inammissibilità ai sensi dell’art. 77 CCII.
Il decreto passa in rassegna le condizioni di accesso al concordato minore: l’art. 75 CCII impone l’allegazione, tra l’altro, dell’elenco dei creditori e degli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio, nel caso di specie del tutto omessi; l’art. 76 CCII richiede una relazione particolareggiata dell’OCC che analizzi le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni. Il giudice censura l’attestazione che imputa genericamente il dissesto alla pandemia, in contraddizione con le ingenti azioni risarcitorie prospettate dalle curatele, e sottolinea che, in presenza di garanzie prestate a favore di società in difficoltà, la diligenza del garante va specificamente verificata in relazione all’epoca e alle condizioni dell’assunzione.
La pronuncia rileva inoltre la violazione dell’art. 79, comma 1, CCII per l’ammissione al voto dei creditori ipotecari da soddisfare integralmente e l’assenza del requisito dell’apprezzabile soddisfazione ex art. 74, comma 2, CCII, a fronte di una finanza esterna di poco superiore a 26 mila euro. Per OCC e advisor il provvedimento è un vademecum sugli standard di completezza documentale e analitica richiesti, soprattutto nei concordati minori dei garanti di società.