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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore inammissibile senza vera continuità né finanza esterna certa: il dovere di buona fede ex art. 4 CCII come parametro di vaglio

Autorità

Tribunale

Sede

Larino

Data

15/12/2024

Estensore

Rinaldo d'Alonzo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore continuità aziendale finanza esterna buona fede art. 4 ccii cause indebitamento inammissibilità relazione occ

Massima

Il concordato minore postula alternativamente, ex art. 74 CCII, l'idoneità della proposta a consentire la prosecuzione dell'attività con generazione di flussi al servizio del debito, ovvero un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della domanda: è inammissibile la proposta in cui la continuità è meramente enunciata e la finanza esterna proviene da soggetti di cui non è dimostrata la capacità di adempiere o da somme sottoposte a vincolo di pignoramento, delle quali il debitore non dispone. La rappresentazione inattendibile e contraddittoria della situazione aziendale viola i doveri di completezza, verità e trasparenza ex art. 4 CCII, e l'omessa indicazione verificabile delle cause dell'indebitamento e della diligenza nell'assumere le obbligazioni, richieste dall'art. 76 CCII, impedisce il giudizio di fattibilità.

Un imprenditore agricolo proponeva un concordato minore qualificato in continuità aziendale, fondato su finanza esterna costituita da quote di pensione di un terzo novantenne, da parte dello stipendio di un altro terzo di cui non era documentata la situazione patrimoniale, e da somme giacenti sui conti di procedure esecutive immobiliari pendenti. Il piano si sviluppava su dodici anni, con le prime mensilità destinate alle spese di procedura.

Il Tribunale di Larino ricostruisce sistematicamente lo statuto del concordato minore: ex art. 74 CCII la proposta deve consentire la prosecuzione dell’attività, intesa come continuità capace di generare flussi liberi al servizio del debito (valore-mezzo e non valore-fine), oppure prevedere risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile, secondo la formulazione introdotta dal d.lgs. 136/2024. Nessuna delle due condizioni risultava integrata: la continuità era solo enunciata, senza alcuna discontinuità gestionale rispetto a un esercizio improduttivo, e la finanza esterna era aleatoria, non garantita e in parte giuridicamente indisponibile perché vincolata da pignoramenti. Il decreto valorizza inoltre il dovere di buona fede e trasparenza ex art. 4 CCII, violato dalla rappresentazione contraddittoria dell’avviamento aziendale, e l’esigenza, richiamando Cass. 30538/2024, che le cause dell’indebitamento ex art. 76 CCII siano puntualmente indicate perché coessenziali al giudizio di fattibilità.

La domanda è dichiarata inammissibile. La pronuncia offre una check-list rigorosa per professionisti e OCC: la finanza esterna deve essere certa, garantita e nella disponibilità giuridica di chi la offre; le stime dei cespiti devono essere motivate e confrontate con le risultanze documentali; la diligenza del debitore va scrutinata nella genesi delle obbligazioni e non nel mero adempimento. Un precedente destinato a orientare la redazione dei piani di concordato minore.

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