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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore liquidatorio: la finanza esterna deve assicurare un soddisfacimento non irrisorio dei creditori

Autorità

Tribunale

Sede

Milano

Data

29/02/2024

Estensore

Sergio Rossetti

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore finanza esterna art. 74 ccii causa concreta liquidazione controllata inammissibilità sovraindebitamento

Massima

Nel concordato minore di natura liquidatoria l'apporto di risorse esterne richiesto dall'art. 74, comma 2, CCII deve aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, da valutare non solo in rapporto ai beni messi a disposizione dal debitore ma anche alla misura complessiva del soddisfacimento, che non può essere irrisoria, pena l'inidoneità del piano ad assolvere la propria funzione causale. Dichiarata inammissibile la proposta, il tribunale può aprire, su domanda subordinata del debitore, la liquidazione controllata ex artt. 269 e 270 CCII.

Un debitore sovraindebitato ha proposto al Tribunale di Milano un concordato minore di natura liquidatoria fondato sul riscatto di una polizza pensionistica e su un modesto apporto di finanza esterna da parte di un familiare, chiedendo in via subordinata l’apertura della liquidazione controllata. La proposta destinava ai creditori privilegiati, in larga parte istituzionali, una soddisfazione di poco inferiore al 4%, senza alcuna destinazione ai creditori dei redditi da lavoro del debitore.

Il Collegio ha affrontato il tema dei limiti di ammissibilità del concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII: il requisito dell’apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori non va misurato solo in rapporto ai beni del debitore, ma anche alla soddisfazione complessiva del ceto creditorio, che non può essere irrisoria, perché la funzione causale di ogni strumento di regolazione della crisi resta il soddisfacimento in concreto dei creditori (richiamata Cass. n. 28013/2022). La sentenza precisa inoltre che il compenso del difensore del debitore non gode di prededuzione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), CCII.

Ritenuta la proposta concordataria inammissibile per l’effetto esdebitatorio sostanzialmente gratuito che ne sarebbe derivato, il Tribunale ha dichiarato aperta la liquidazione controllata richiesta in subordine, sussistendo i presupposti degli artt. 268, 269 e 270 CCII. La pronuncia offre agli operatori un criterio pratico: nel concordato minore liquidatorio la finanza esterna è condizione di ammissibilità solo se produce un incremento apprezzabile e non simbolico della soddisfazione dei creditori.

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