Applicabilità della relative priority rule al concordato minore in continuità con finanza esterna
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Massima
La regola della relative priority rule di cui all'art. 84, comma 6, CCII trova applicazione anche nel concordato minore in continuità, per il tramite del rinvio di cui all'art. 74, comma 4, CCII. Quando il piano concordatario è fondato esclusivamente su risorse esterne, le stesse possono essere distribuite in deroga ai criteri di distribuzione del valore di liquidazione (art. 84, co. 6, ultimo periodo). L'immobile adibito ad abitazione principale può essere escluso dalla liquidazione ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 75, comma 2-bis, CCII.
Il decreto affronta una questione molto dibattuta: l’estensione della relative priority rule — dettata dall’art. 84 CCII per il concordato preventivo — anche al concordato minore. Il Tribunale di Cuneo opta per la tesi affermativa, fondandola sul duplice rinvio operato dall’art. 74, comma 4, e dall’art. 78, comma 2-bis, CCII. La pronuncia è particolarmente significativa per i concordati minori finanziati esclusivamente con risorse di terzi, dove l’alternativa liquidatoria non offrirebbe alcun soddisfacimento ai creditori chirografari.