Apertura del concordato minore con finanza esterna: documentazione ex artt. 75-76 CCII e silenzio-assenso dei creditori
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Massima
Verificata la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, la completezza della documentazione prescritta dagli artt. 75 e 76 CCII e l'assenza di atti in frode o di esdebitazione nel quinquennio, il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII, anche quando il piano si fondi sull'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Ai creditori è assegnato un termine di trenta giorni per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione, con l'avvertimento che, in mancanza, il consenso si intende prestato ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII; il decreto di apertura non è soggetto a reclamo e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, commi 1 e 3, CCII.
Un debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, sovraindebitato principalmente a causa di garanzie fideiussorie prestate in favore di una società partecipata poi fallita, ha proposto domanda di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII. Il piano, articolato su due classi di creditori, prevedeva l’apporto di risorse esterne, il pagamento integrale delle prededuzioni in 120 giorni dall’omologa e il soddisfacimento dei chirografari in misura percentuale assai contenuta, giustificata dalla sostanziale incapienza del patrimonio costituito da quote immobiliari indivise.
Il decreto ripercorre analiticamente i controlli che il giudice deve svolgere nella fase di apertura: lo stato di sovraindebitamento, il mancato superamento dei limiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, la completezza della documentazione ex art. 75 CCII (bilanci, scritture, elenco creditori, atti di straordinaria amministrazione, documentazione reddituale), il contenuto della relazione particolareggiata dell’OCC sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore e sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, nonché l’assenza di atti in frode e di precedenti esdebitazioni nel quinquennio.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura, ordina la comunicazione della proposta ai creditori a cura dell’OCC e assegna il termine di trenta giorni per le dichiarazioni di adesione, ricordando che il silenzio vale consenso ai sensi dell’art. 79, comma 3, CCII. Il provvedimento, non soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII, costituisce un utile vademecum operativo per OCC e difensori sulla scansione procedimentale del concordato minore, dalla pubblicità del decreto fino alla relazione finale sulle maggioranze.