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Giurisprudenza
Concordato Minore

Inammissibilità del concordato minore per carenze della relazione OCC nel caso di fideiussori di società fallite

Autorità

Tribunale

Sede

Torino

Data

07/03/2023

Estensore

Meri Papalia

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore fideiussori società fallite relazione OCC art. 76 CCII art. 77 CCII cause indebitamento diligenza nella prestazione della garanzia pandemia Covid atti in frode

Massima

È inammissibile, ai sensi dell’art. 77 CCII, la domanda di concordato minore presentata da fideiussori di società già dichiarate fallite, qualora la relazione particolareggiata dell’OCC ex art. 76 CCII non analizzi compiutamente le cause del dissesto delle società garantite e la diligenza impiegata dal debitore nel prestare la garanzia personale, alla luce dell’epoca e delle condizioni in cui questa fu rilasciata. La generica imputazione del dissesto alla pandemia da Covid non integra l’analisi richiesta, soprattutto in presenza di azioni risarcitorie di rilevante importo promosse dai fallimenti, che impongono una valutazione specifica della condotta del fideiussore in qualità di organo sociale, anche in ordine al possibile carattere fraudolento degli atti posti in essere.

Concordato Minore – Domanda proposta da fideiussori di società fallite – Relazione particolareggiata dell’OCC ex art. 76 CCII – Cause dell’indebitamento – Diligenza nella prestazione della garanzia – Inammissibilità

È inammissibile, ai sensi dell’art. 77 CCII, la domanda di concordato minore presentata da fideiussori di società già dichiarate fallite, qualora la relazione particolareggiata dell’OCC ex art. 76 CCII non analizzi compiutamente le cause del dissesto delle società garantite e la diligenza impiegata dal debitore nel prestare la garanzia personale, alla luce dell’epoca e delle condizioni in cui questa fu rilasciata. La generica imputazione del dissesto alla pandemia da Covid non integra l’analisi richiesta, soprattutto in presenza di azioni risarcitorie di rilevante importo promosse dai fallimenti, che impongono una valutazione specifica della condotta del fideiussore in qualità di organo sociale.


Concordato Minore – Documentazione ex art. 75 CCII – Elenco dei creditori – Atti di straordinaria amministrazione – Carenza – Inammissibilità

Va dichiarata l’inammissibilità del concordato minore, ai sensi dell’art. 77 CCII, qualora alla domanda non siano allegati l’elenco analitico dei creditori con indicazione delle cause di prelazione e dei domicili digitali (art. 75, comma 1, lett. c, CCII) e l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni (art. 75, comma 1, lett. d, CCII). La carenza di tali allegati, quando emergente dallo stesso elenco documenti del ricorso, non integra mero errore materiale e preclude l’ammissione alla procedura.


Concordato Minore – Convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria – Relazione dell’OCC ex art. 76, comma 2, lett. d, CCII – Onere di analisi specifica – Necessità

La valutazione di convenienza del piano di concordato minore rispetto all’alternativa liquidatoria, demandata all’OCC dall’art. 76, comma 2, lett. d, CCII, impone un confronto specifico, chiaro e immediato tra le somme che i creditori otterrebbero dalla liquidazione del patrimonio e quelle prospettate dal piano, con sintetici e univoci rinvii alla documentazione che giustifica il maggior apporto. Sono inadeguati i richiami astratti alla normativa applicabile o alla complessità del piano, dovendosi accertare in concreto la maggiore utilità del piano per il singolo creditore e la specifica documentazione di supporto.


Concordato Minore – Creditori ipotecari soddisfatti integralmente – Diritto di voto – Esclusione – Art. 79, comma 1, CCII – Erronea collocazione in classe votante – Inammissibilità

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta di concordato minore prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, ai sensi dell’art. 79, comma 1, CCII, salvo che rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. È pertanto inammissibile la previsione del piano che, prospettando la soddisfazione al 100% dei creditori ipotecari, li ammetta al contempo in apposita classe destinata al voto.

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