Concordato minore e garanzia del Fondo PMI: il credito del garante pubblico va trattato ex art. 87, comma 1, lett. p-bis CCII
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Massima
Nel concordato minore liquidatorio il classamento dei creditori assistiti da garanzie di terzi è obbligatorio ex art. 74, comma 3, CCII; quando il finanziamento bancario è garantito dal Fondo PMI, la pretesa del gestore della garanzia pubblica deve essere considerata nelle forme dell'art. 87, comma 1, lett. p-bis CCII, norma compatibile con il concordato minore e importabile tramite il rinvio dell'art. 74, ultimo comma, CCII. La moratoria dei crediti privilegiati senza interessi richiede specifica giustificazione anche quanto ai riflessi sul diritto di voto, posto che l'art. 79, comma 1, CCII non consente di pretermettere dal computo la quota incapiente.
Nell’ambito di un concordato minore liquidatorio proposto da un imprenditore individuale, il giudice delegato, prima di provvedere sull’apertura, formula ai sensi dell’art. 78, comma 1, CCII una richiesta di chiarimenti e integrazioni su plurimi profili della proposta, che prevede classi di creditori, moratoria dei privilegiati e apporti di finanza esterna da una società terza, in un quadro normativo ormai governato dal correttivo-ter (d.lgs. 136/2024).
Il decreto tocca questioni di frequente emersione nella prassi: il trattamento del credito bancario assistito dalla garanzia del Fondo PMI gestito da MCC, per il quale il debitore deve scegliere chiaramente tra lo scenario di mancata escussione – con classamento della banca e considerazione della pretesa del garante pubblico nelle forme dell’art. 87, comma 1, lett. p-bis CCII, applicabile al concordato minore tramite l’art. 74, ultimo comma – e quello di credito già trasferito a MCC; l’ammissibilità della moratoria dei crediti privilegiati senza interessi e i suoi riflessi sul voto, non potendo la quota incapiente essere pretermessa dal computo ex art. 79, comma 1, CCII; la corretta applicazione della absolute e della relative priority rule nella distribuzione; la fattibilità del piano fondato su finanziamenti a fondo perduto di una società terza dalla dubbia solidità, per i quali sono richieste garanzie effettive (garanzia a prima richiesta, conto vincolato, assegni circolari); l’approfondimento del merito creditizio dei finanziatori. Vengono richiesti chiarimenti anche su compensi e spese di procedura e sul rispetto dell’art. 81 CCII per le vendite.
Il giudice assegna termine per le integrazioni riservando ogni provvedimento, segnalando comunque l’astratta appetibilità della proposta per i creditori. Il provvedimento costituisce una vera e propria check-list per la redazione dei piani di concordato minore con garanzie pubbliche e finanza esterna.