Concordato minore dell’ex fideiussore: la casa può restare fuori dal piano con un patto paraconcordatario neutro per la massa
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Massima
Nel concordato minore, pur non essendo prevista la possibilità di tenere fuori dal piano la casa di abitazione del debitore, nulla vieta che, tramite un patto paraconcordatario sottoscritto con il creditore ipotecario, l'immobile resti estraneo alla proposta negoziale con prosecuzione del pagamento delle rate di mutuo con risorse esterne al piano, purché tale opzione risulti neutra per la restante massa creditoria; chi si è indebitato quasi esclusivamente per fideiussioni rilasciate a favore di una società partecipata non è consumatore e accede correttamente al concordato minore ex artt. 74 ss. CCII.
Un debitore non consumatore, la cui esposizione di oltre 865.000 euro derivava quasi integralmente da fideiussioni rilasciate quale socio a favore di una società poi fallita, ha proposto un concordato minore fondato su finanza interna di 600 euro mensili per trentasei mesi e finanza esterna di 73.000 euro, lasciando fuori dal piano l’immobile abitativo in comproprietà, gravato da plurime ipoteche, con prosecuzione del pagamento delle rate dei mutui in regolare ammortamento.
Il giudice delegato ha verificato le condizioni di ammissibilità ex artt. 75, 76 e 77 CCII, soffermandosi sulla possibilità di mantenere la casa estranea alla proposta: sebbene il concordato minore non contempli la facoltà prevista per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il decreto ammette la soluzione del patto paraconcordatario sottoscritto con il creditore ipotecario, a condizione che l’opzione risulti neutra per la restante massa creditoria, circostanza attestata dal gestore della crisi attraverso la comparazione analitica con lo scenario liquidatorio. Il provvedimento valorizza inoltre la valutazione negativa dell’OCC sul merito creditizio del finanziatore e richiama la necessità di accantonare i fondi per il compenso prededucibile dell’OCC, liquidabile solo al termine della fase esecutiva ex art. 81, comma 4, CCII.
Riconosciuta allo stato la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione controllata, il giudice ha dichiarato aperta la procedura ex art. 78 CCII, disponendo le comunicazioni ai creditori con il meccanismo del silenzio assenso, la sospensione delle trattenute stipendiali e dei pignoramenti presso terzi in corso e il divieto di azioni esecutive individuali. Il decreto costituisce un riferimento per la strutturazione dei concordati minori con esclusione dell’abitazione mediante accordi paraconcordatari.