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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore in continuità: l’attivo eccedente il valore di liquidazione si distribuisce con la priorità relativa

Autorità

Tribunale

Sede

Ferrara

Data

11/03/2024

Estensore

Anna Ghedini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore continuità aziendale regola di priorità relativa valore di liquidazione art. 282 ccii esdebitazione triennale apertura della procedura

Massima

Al concordato minore in continuità si applica, in virtù del rinvio operato dall'art. 74 CCII e in assenza di norme specifiche incompatibili, la regola dell'art. 84, comma 6, CCII, che consente di distribuire secondo la regola di priorità relativa l'attivo eccedente il valore di liquidazione. Nel determinare il valore di liquidazione, corrispondente al ricavato della liquidazione controllata, occorre considerare che l'esdebitazione opera di diritto ex art. 282 CCII decorsi tre anni dall'apertura, sicché i redditi del debitore successivi al triennio non sarebbero acquisibili alla procedura liquidatoria.

Un imprenditore individuale del settore dei trasporti, in crisi per un evento esterno legato alla salute, ha proposto un concordato minore in continuità diretta della durata di quattro anni, con devoluzione ai creditori dei flussi netti dell’attività (750 euro mensili) e una componente liquidatoria costituita dalla quota di un immobile e da giacenze di conto corrente, con attestazione ex art. 75, comma 2, CCII sul pagamento dei privilegiati nei limiti di capienza.

Il decreto di apertura affronta il tema, centrale nel nuovo sistema, della distribuzione del plusvalore concordatario nel concordato minore: il giudice ritiene applicabile la regola dell’art. 84, comma 6, CCII sulla priorità relativa per l’attivo eccedente il valore di liquidazione, determinato ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII con riferimento allo scenario della liquidazione controllata. Decisivo è il rilievo che, nella procedura liquidatoria alternativa, l’esdebitazione opererebbe di diritto ex art. 282 CCII al compimento del triennio, rendendo inesigibili i crediti concorsuali e precludendo l’acquisizione delle quote di reddito successive: il quarto anno di apporti previsto dal piano costituisce quindi un surplus distribuibile con la regola di priorità relativa, che assicura ai chirografari percentuali tra il 4% e il 5,28%.

Verificata la sostanziale conformità del piano all’impianto normativo, il Tribunale ha aperto la procedura ex art. 78 CCII, assegnando ai creditori trenta giorni per la dichiarazione di voto, dando atto del divieto di azioni esecutive e cautelari fino alla definitività dell’omologa e ritenendo non necessaria la nomina del commissario giudiziale. Il provvedimento è tra i primi a coordinare concordato minore, valore di liquidazione ed esdebitazione di diritto triennale.

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