Concordato minore del professionista: i flussi dell’attività soggiacciono alla regola dell’art. 84, co. 6, CCII richiamata dall’art. 74 e la finanza esterna è liberamente distribuibile
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Massima
Nel concordato minore in continuità proposto da un libero professionista, i flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività soggiacciono alla regola distributiva dell'art. 84, comma 6, secondo periodo, CCII, richiamato dall'art. 74, ultimo comma, CCII, mentre l'apporto di finanza esterna è liberamente distribuibile tra le classi; l'attestazione ex art. 75, comma 2, CCII può ritenersi soddisfatta nella sostanza quando il debitore non possiede beni su cui gravano i privilegi falcidiati. Verificata l'ammissibilità, il giudice dispone ex art. 78 CCII la comunicazione della proposta ai creditori con assegnazione del termine di trenta giorni per le dichiarazioni di adesione.
Un libero professionista privo di beni immobili e con beni mobili di scarso valore ha proposto un concordato minore quinquennale fondato sulla messa a disposizione di 2.250 euro a trimestre derivanti dai redditi netti dell’attività, oltre a oltre 22.000 euro di finanza esterna apportata da una società terza, per un totale di circa 67.000 euro destinato a quattro classi: prededuzioni al 100%, privilegiati di primo grado al 7,60%, altri privilegiati al 6,65% e chirografari all’1,67%.
Il decreto di apertura affronta tre profili qualificanti. Anzitutto l’attestazione ex art. 75, comma 2, CCII sulla capienza dei beni gravati da privilegio: pur in assenza di un’attestazione espressa, la regola è ritenuta sostanzialmente rispettata perché il debitore non possiede beni su cui gravano i privilegi delle classi falcidiate. In secondo luogo, i flussi della prosecuzione dell’attività professionale sono assoggettati alla disciplina distributiva dell’art. 84, comma 6, secondo capoverso, CCII, applicabile al concordato minore in forza del richiamo dell’art. 74, ultimo comma, CCII. Infine, la finanza esterna è qualificata come liberamente distribuibile, ciò che rende la proposta conveniente per i creditori.
Il tribunale ha quindi disposto ex art. 78 CCII la comunicazione della proposta e del decreto a tutti i creditori, la pubblicazione sul sito del tribunale e nel registro delle imprese ove ricorrano i presupposti, assegnando trenta giorni per le dichiarazioni di adesione via PEC. Il provvedimento è utile riferimento per la strutturazione dei concordati minori dei professionisti fondati su flussi reddituali e apporti di terzi.