Concordato minore in continuità dell’imprenditore agricolo: qualificazione ex art. 84 CCII e misure protettive
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Massima
Nel concordato minore proposto dall'imprenditore agricolo in pendenza di una domanda di liquidazione controllata, sulla apertura del procedimento pronuncia il collegio (art. 7, comma 1, CCII). Il concordato si qualifica in continuità — con applicazione, in forza del rinvio dell'art. 74, comma 4, CCII, della disciplina del concordato preventivo e in particolare dell'art. 84, comma 3, CCII — anche quando i creditori siano soddisfatti in misura non prevalente dal ricavato della continuità diretta o indiretta. In sede di apertura al Tribunale compete un vaglio di mera ammissibilità, restando ogni valutazione su fattibilità e convenienza riservata ai creditori.
Con provvedimento del 15 dicembre 2025 il Tribunale di Udine, in composizione collegiale (per la pendenza di una domanda di liquidazione controllata promossa da un creditore, riunita ex art. 7 CCII), si è pronunciato sull’apertura di un concordato minore proposto da un imprenditore agricolo in continuità. Il piano prevedeva la prosecuzione dell’attività di semina e coltivazione su terreni in comodato e la locazione del compendio immobiliare già destinato all’allevamento. Il Tribunale ha qualificato il concordato come in continuità ai sensi dell’art. 84, comma 3, CCII (richiamato dall’art. 74, comma 4), pur essendo i creditori soddisfatti in misura non prevalente dalla continuità, e ha ribadito che il proprio vaglio è di mera ammissibilità, spettando ai creditori ogni valutazione su fattibilità e convenienza, oltre a pronunciarsi sulle misure protettive richieste.