Liquidazione Controllata
Apertura della liquidazione controllata: presupposti e requisiti soggettivi del debitore non fallibile
Keyword
liquidazione controllata
apertura
debitore non fallibile
sovraindebitamento
art. 268 CCII
misure protettive
Massima
La liquidazione controllata è aperta nei confronti del debitore persona fisica sovraindebitata che non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale. Il tribunale verifica la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, la completezza della documentazione e la competenza territoriale, disponendo le misure protettive e la nomina del liquidatore.
La sentenza collegiale del Tribunale di Venezia dispone l’apertura della liquidazione controllata dopo aver verificato tutti i presupposti soggettivi e oggettivi della procedura, con dettagliate prescrizioni al liquidatore.
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