Apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato: presupposti e relazione dell’OCC
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Massima
Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata quando, integrate le condizioni di cui agli artt. 268 e 269 CCII e acquisita la relazione particolareggiata dell'OCC che attesti la completezza e l'attendibilità della documentazione, risulti accertato lo stato di sovraindebitamento del debitore.
Il debitore propone ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. La relazione particolareggiata dell’OCC esprime un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata alla domanda.
Il Tribunale verifica la competenza territoriale, l’ammissibilità della domanda e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, ricostruendo la situazione economica e patrimoniale del debitore e accertandone lo stato di sovraindebitamento a fronte di un monte debitorio scaduto e non pagato.
Integrate le condizioni di legge, il Tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. La decisione costituisce un’applicazione ordinata dei presupposti di accesso alla procedura, fondata su una relazione dell’OCC completa e attendibile.