Apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato su relazione attendibile dell’OCC
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Massima
Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata quando, integrate le condizioni di cui agli artt. 268 e 269 CCII e acquisita la relazione particolareggiata dell'OCC che ne attesti completezza e attendibilità, sia accertato lo stato di sovraindebitamento del debitore.
Il debitore propone ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. La relazione particolareggiata dell’OCC esprime un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata alla domanda.
Il Tribunale verifica la competenza territoriale, l’ammissibilità della domanda e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, ricostruendo la situazione economica e patrimoniale del debitore e accertandone lo stato di sovraindebitamento.
Integrate le condizioni di legge, il Tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. La decisione costituisce un’applicazione ordinata dei presupposti di accesso alla procedura su istanza del debitore.