Apertura della liquidazione controllata della società e dei soci ricorrenti in proprio
Keyword
Massima
Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e seguenti CCII, nei confronti della società sovraindebitata non assoggettabile a liquidazione giudiziale e delle persone fisiche socie che abbiano proposto ricorso in proprio.
Una società non assoggettabile a liquidazione giudiziale e i soci, questi ultimi ricorrenti anche in proprio, chiedono al Tribunale di Modena l’apertura della liquidazione controllata dei rispettivi patrimoni ai sensi degli artt. 268 e seguenti CCII.
Il Collegio, all’esito dell’istruttoria, verifica lo stato di sovraindebitamento e i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura tanto per l’ente quanto per le persone fisiche socie, richiamando la disciplina del procedimento unitario di cui agli artt. 40 e seguenti CCII.
Il Tribunale dichiara l’apertura della liquidazione controllata della società e dei soci, nomina il giudice delegato e il liquidatore e autorizza le prime operazioni liquidatorie. La sentenza è utile precedente sull’estensione della liquidazione controllata ai soci della società sovraindebitata che agiscano in proprio.